Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Per il silicio non è disponibile né l’UL né un valore di riferimento DACH. Pertanto non vengono più stabilite quantità massime. Nell’ambito del controllo autonomo possono essere determinate dosi giornaliere sicure sulla base delle valutazioni di sicurezza dell’EFSA per la supplementazione di acido ortosilicico stabilizzato con colina5, biossido di silicio5 e acido silicico (in formato gel)6.
Come finora, la supplementazione con sodio non è consentita per motivi di salute pubblica. Cloruro e fosfato non sono più ammessi come aggiunte, ma solo come ioni di accompagnamento, in quanto non rilevanti dal punto di vista fisiologico-nutrizionale.
Il fluoro continua a non essere ammesso negli integratori alimentari, vista l’assenza di margine per la supplementazione a causa dell’assunzione tramite sale e altre fonti, in particolare dentifricio e tè.
Allegato 1 parte B
La quantità massima ammessa per dose giornaliera raccomandata per il coenzima Q10 viene aumentata da 50 mg a 200 mg. Tale dose gionaliera è ammessa in diversi Paesi UE e vi sono sufficienti dati scientifici sulla sicurezza di questo dosaggio.
Il carotenoide licopina deve essere stralciato dall’allegato 1 parte B OIAl. La licopina ricavata dal pomodoro è ammessa nell’elenco rettificato dell’Unione dei nuovi alimenti dell’UE7 come nuovo tipo di derrata alimentare per gli integratori alimentari ed è dunque ammessa anche in Svizzera ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. c num. 1 OIAl in combinato disposto con l’allegato 1 dell’ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari.
Il lattulosio deve essere inserito nell’allegato 1 parte B OIAl con limitazioni di utilizzo. Per questa sostanza un’indicazione sulla salute è inserita nell’allegato 14 dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16) ed è quindi ammessa. Di conseguenza per questa sostanza deve essere disciplinato l’utilizzo negli integratori alimentari con una quantità massima.
Vengono inoltre concretizzati i dati relativi all’isoflavone. La quantità massima ammessa di 50 mg di isoflavone per dose giornaliera raccomandata si riferisce all’aglicone.
Allegato 2
Concerne solo il testo italiano. Le denominazioni dei composti «Carbonato rameico», «Citrato rameico», «Gluconato rameico» e «Ossido rameico (II)» vengono modificate, analogamente alle denominazioni dell’allegato 12 dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE; RS 817.022.104) in «Carbonato di rame», «Citrato di rame», «Gluconato di rame» e «Ossido di rame (II)».
Il boro viene ora introdotto nell’allegato 1 parte A OIAl come sale minerale ammesso. Di conseguenza, all’allegato 2 OIAl vengono aggiunti i composti di boro ammessi.
Il lattulosio deve essere disciplinato nell’allegato 1 parte B OIAl. Di conseguenza viene inserito anche nell’allegato 2 OIAl.
5 EFSA European Food Safety Authority (2009) Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, Choline-stabilised orthosilicic acid added for nutritional purposes to food supplements, EFSA J 948:1-23,
6 EFSA European Food Safety Authority (2009) Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, Calcium silicate and silicon dioxide/silicic acid gel added for nutritional purposes to food supplements. EFSA J 1132:1-24
7 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione del 23 luglio 2018 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1. Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sugli integratori alimentari