Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Articolo 63 capoverso 1

Nei Paesi confinanti, questa definizione non è armonizzata. Secondo il principio «Cassis de Dijon», è importante che prodotti non conformi alla definizione attuale possano essere commercializzati in Svizzera. Di conseguenza è fondamentale offrire anche ai produttori svizzeri di birra la possibilità di utilizzare cereali non maltati.

Articolo 64

L’elenco delle materie prime consentite per la fabbricazione della birra risale al 1982. Nelle circostanze attuali, le cerchie interessate ritengono che questa lista esaustiva debba essere completata o stralciata. Si propone dunque di eliminare l’elenco in questione in modo da non creare più ostacoli tecnici al commercio di prodotti importati.

Articolo 65 capoverso 2

Il rispetto del tenore di mosto iniziale per distinguere le diverse categorie di birra richiederebbe anche la definizione di un margine di tolleranza per ciascuna denominazione specifica proposta. Per semplificare i controlli in quest’ambito, le cerchie interessate hanno chiesto di fissare unicamente delle percentuali minime da rispettare in ogni caso per potersi avvalere delle rispettive denominazioni.

Articolo 66

In virtù della decisione di portata generale concernente la birra gueuze-lambic, basata sull’applicazione del principio «Cassis de Dijon», le specialità di birra fabbricate secondo il diritto belga e legalmente immesse in commercio in Belgio possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera5. Alla luce di questa decisione, non è più possibile mantenere ostacoli tecnici al commercio di birra. Di conseguenza, l’articolo 66 risulta ormai superfluo.

Allegato 2

In analogia alla descrizione del metodo ISO 6222 citato nell’allegato 1 dell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), è opportuno precisare la temperatura e la durata d’incubazione per il rilevamento dei germi aerobi mesofili nell'acqua minerale naturale. Inoltre deve essere corretto il metodo per il rilevamento degli enterococchi (metodo di riferimento EN/ISO 7899-2 al posto di EN/ISO 7899-1).

Allegato 3

Per quanto riguarda i trattamenti e le sostanze ammessi per le derrate alimentari di cui all’articolo 16 capoversi 1-4 e 6 nonché all’articolo 25 della presente ordinanza, è stata sollecitata l’aggiunta, per i succhi di frutta, delle proteine vegetali ottenute da piselli.

I trattamenti e le sostanze ammessi per le derrate alimentari di cui all’articolo 16 capoversi 1-4 e 6 nonché all’articolo 25 della presente ordinanza sono conformi all’allegato I parte II punto 3 della direttiva 2012/12/UE6. L’inserimento in questo elenco, per i succhi di frutta, delle proteine vegetali ottenute

5 Decisione di portata generale dell’Ufficio federale della sanità pubblica sull’autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l’articolo 16c LOTC n. 1089.

6 Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, GU L 115 del 27.4.2012, pagg. 1-11. Commento relativo alla modifica dell’ ordinanza del DFI sulle bevande