Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

che l'ordinanza ora prescrive metodi vincolanti per il campionamento e l’analisi delle derrate alimentari alla ricerca di contaminanti specifici.

Articolo 2

Secondo la precedente versione dell’articolo 2 capoverso 1, l’USAV ha la competenza per definire i tenori massimi dei contaminanti. Tuttavia, tale disposizione è in contraddizione con l’articolo 6, che conferisce all’USAV solo la competenza di adeguare gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. In qualità di autorità competente, tuttavia, l’USAV determina i tenori massimi sia per il DFI sia per la sua propria attività legislativa nel quadro dell’articolo 6. Il termine «determina» è lo stesso usato nell’articolo 3 della vecchia ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, che è stata abrogata con la revisione totale del diritto sulle derrate alimentari. La rubrica e i capoversi 1 e 3 dell’articolo 2 sono corretti in tal senso.

Nel capoverso 2 è abrogata la lettera d. Tale criterio si riferiva alle sostanze attive ed era ripreso dall’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, che definiva concentrazioni massime anche per le sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. Poiché l’OCont non disciplina sostanze attive, questa norma è superflua e può essere eliminata.

Articolo 5a

I valori indicativi per verificare il rispetto della buona prassi procedurale nel processo di produzione sono disciplinati nel nuovo allegato 11. Sulla base dell’articolo 6, l'USAV ha la competenza di adeguare anche quest'allegato allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Le aziende alimentari che fabbricano e immettono sul mercato le derrate alimentari elencate nell’allegato 11 devono adottare misure appropriate per rispettare i valori indicativi. In caso di superamento di un valore indicativo, un’azienda deve verificare le misure adottate per il rispetto della buona prassi procedurale. Tutte le misure prese devono essere documentate. L’USAV descriverà le misure appropriate in una lettera informativa, che dovranno essere integrate nelle direttive settoriali in occasione della loro futura elaborazione o revisione.

Un superamento dei valori indicativi non dà adito a una contestazione se il fabbricante può dimostrare di aver attuato correttamente le misure. Se invece viene superato un valore indicativo senza che l’azienda interessata abbia preso le misure necessarie, viene pronunciata una contestazione del processo di produzione per mancato rispetto della buona prassi procedurale.

Secondo l’articolo 13 ODerr, le derrate alimentari che non rispettano i valori massimi possono essere trasformate ulteriormente soltanto se tale procedura corrisponde alla buona prassi procedurale oppure se la legislazione sulle derrate alimentari lo prevede. Con i valori indicativi gli imprenditori del settore alimentare verificano la buona prassi procedurale. In caso di superamento adottano misure correttive nel processo di trasformazione. Sul prodotto in sé il superamento dei valori indicativi non ha alcun effetto: le derrate alimentari possono ciò nonostante essere immesse sul mercato e quindi anche ulteriormente trasformate.

Articolo 5b

Per la verifica del rispetto dei valori indicativi per l’acrilammide, le aziende sono tenute ad analizzare campioni e a documentare i risultati delle analisi. Sono escluse da quest'obbligo le aziende che sono attive nel commercio al dettaglio o si limitano a rifornire direttamente il commercio al dettaglio locale.

Le aziende alimentari che fabbricano le derrate alimentari interessate e sono attive solo nel commercio al dettaglio o si limitano a rifornire direttamente il commercio al dettaglio locale non sono obbligate a

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sui tenori massimi di contaminanti