Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
da piselli avviene in deroga alla lista corrispondente dell’UE. Tuttavia, poiché l’utilizzo di tali proteine è già stato autorizzato per l’elaborazione del vino, l’aggiunta in questione è stata approvata.
Per i succhi di frutta, in Svizzera dunque in futuro si potranno utilizzare, oltre alle sostanze autorizzate nell’UE, anche le proteine vegetali ottenute da piselli.
Allegato 6
Tenuto conto dell’abrogazione degli articoli 31 capoverso 2 e 33 capoverso 3, l’allegato 6 è abrogato.
Allegato 9, appendici 5, 17 e 20
Per rispettare gli impegni presi con l’Accordo sul commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e l’Unione europea del 2002, questo allegato include ora sei pratiche enologiche supplementari e le relative appendici. Inoltre, al fine di garantire la totale compatibilità con i requisiti europei (limite d’utilizzazione degli estratti proteici di lieviti, impiego di acido L-malico), le cerchie interessate hanno auspicato la correzione di due imprecisioni nella descrizione delle pratiche enologiche 10 e 51.
L’aggiornamento in questione si basa essenzialmente sul regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni7.
La più recente versione del regolamento (CE) n. 606/2009 presa in considerazione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 febbraio 2018.
III. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione
Nessuna.
2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Nessuna.
3. Ripercussioni sull’economia
Le modifiche proposte consentono di evitare qualsiasi ostacolo al commercio tenendo conto del diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche relative ai prodotti vitivinicoli consentono di rispettare gli impegni previsti nell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e l’Unione europea entrato in vigore nel 2002.
Anche le altre modifiche sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
7 GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1. Commento relativo alla modifica dell’ ordinanza del DFI sulle bevande