Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dell’ordinanza del DFI concernente le in-

formazioni sulle derrate alimentari

(OID)

I. Situazione iniziale

Dopo la revisione totale del 1° maggio 2017 si sono verificate alcune incongruenze, che verranno illustrate in questa sede.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 4 capoverso 5 lettera b

I consumatori conferiscono molta importanza all’informazione riguardante la modalità di produzione di derrate alimentari di origine animale. Pertanto, l’attuale regolamentazione sulla dichiarazione dell’utilizzo di sostanze ormonali e non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali, che figura nello stesso campo visivo della denominazione specifica, deve essere estesa a tutti i metodi di produzione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr, RS 916.51).

Sempreché sia necessaria un’indicazione ai sensi dell’ODAgr, in futuro anche per la carne nonché per i preparati di carne e i prodotti a base di carne di coniglio domestico si deve indicare «Proveniente da un tipo di allevamento non autorizzato in Svizzera».

Articolo 4 capoverso 5 lettera c

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, di seguito denominato FIAC)1 richiede l’indicazione della quantità netta dell’alimento nello stesso campo visivo della denominazione specifica (art. 9 (1)).

In Svizzera le indicazioni di quantità devono essere effettuate ai sensi delle prescrizioni dell’ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità (OIQ, RS 941.204). Queste informazioni dovranno figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica in analogia al diritto UE.

1 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18. Commento alla modifica dell’ ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari