Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Nuova definizione di derrata alimentare
Dato che da ora il termine di derrata alimentare comprende tutte le sostanze o i prodotti destinati a essere assunti dall’uomo in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata o dai quali si può ragionevolmente attendere siffatta destinazione (v. art. 4 cpv. 1 LDerr2), gli additivi e i coadiuvanti tecnologici non sono più esplicitamente menzionati nel testo di ordinanza (art. 4 cpv. 2 lett. c LDerr). Se rimangono nella derrata alimentare, sono considerati derrate alimentari.
II. Commento alle singole disposizioni
Articolo 1 Rubrica
Per motivi di tecnica legislativa viene abrogata la rubrica dell’articolo 1, in quanto unico articolo di questa sezione.
Articolo 2
L’articolo 2 conteneva la definizione dei prodotti OGM, che ora sono già definiti nell’articolo 31 capoverso 1 ODerr. Pertanto, l’analogo articolo dell’ODerrGM può essere abrogato.
Articolo 3 capoverso 2 lettera c
Il rimando alla direttiva sull’emissione deliberata nell’ambiente viene aggiornato.
Articolo 4
L’articolo 4 disciplina le competenze dei diversi uffici nella valutazione e nell’esame di una domanda. L’USAV è l’ufficio responsabile: tiene conto delle valutazioni di autorità estere che seguono una procedura comparabile a quella prevista dall’ODerrGM (p. es. l’EFSA) e redige un rapporto. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può valutare gli aspetti della domanda che concernono il suo ambito di competenza.
Articolo 5 capoverso 1
Nell’articolo 5 capoverso 1 è necessario aggiornare il rimando alla ODerr.
Articolo 6a
Capoverso 1: la procedura per la tolleranza di OGM deve essere semplificata. Se un’autorità estera ha giudicato l’idoneità dell’OGM all’impiego nelle derrate alimentari nell’ambito di una procedura comparabile a quella prevista dall’ODerr e dall’ODerrGM, l’USAV non deve più eseguire una valutazione del pericolo per la salute. Sarà ad esempio il caso dei prodotti OGM autorizzati nell’UE. Visto che i criteri per la valutazione dei pericoli ambientali dell’UE non corrispondono integralmente a quelli della Svizzera, l’UFAM continuerà a effettuare tale valutazione. Per la richiesta di inserimento nell’allegato 2 di una tolleranza di una derrata alimentare OGM autorizzata dall’UE è necessario presentare il dossier tecnico. Se il prodotto OGM non è stato ancora autorizzato nell’UE, l’USAV e l’UFAM devono valutare rispettivamente la possibilità di un pericolo per la salute (cpv. 1 lett. c) e di un pericolo per l’ambiente ai sensi della legge sull’ingegneria genetica (LIG, RS 814.91) sulla base del dossier tecnico presentato.
2 RS 817.0 Commento relativo alla modifica dell’ ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)