Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dell’ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi)

I. Situazione iniziale

Gli allegati 3 e 6 vengono adeguati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 4 capoversi 2 lettera d e 9

L’ammissibilità degli aromatizzanti di affumicatura e la relativa definizione sono disciplinate nel regolamento (CE) n. 2065/2003. La modifica contiene ora un rimando concreto al diritto UE (cpv. 9). Il capoverso 2 lettera d non è quindi più necessario e viene abrogato.

Allegato 3 parte B

Nell’elenco delle sostanze aromatizzanti ammesse (allegato 3) sono presenti molte sostanze aromatizzanti la cui valutazione scientifica non si è ancora conclusa.

Dall’entrata in vigore dell’ordinanza del 1° maggio 2017 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato diverse sostanze. Sulla base di una nuova valutazione scientifica è avvenuta una modifica del diritto UE. Queste modifiche devono ora essere riprese anche nel diritto svizzero. A tale scopo è necessario effettuare complessivamente 14 adeguamenti e 3 stralci nell’allegato 3. Le sostanze aromatizzanti devono essere stralciate dall’elenco oppure deve essere limitato il loro campo di applicazione. Inoltre, vengono corrette le voci relative a

n. FL 05.140. Per le sostanze che devono essere stralciate dall’allegato 3 parte B non si applica un periodo transitorio (v. art. 11b). Ciò significa che queste sostanze, subito dopo l’entrata in vigore della presente modifica, non possono essere più consegnate ai consumatori.

Allegato 6

Il divieto proposto di conferire un aroma agli alimenti per lattanti e di proseguimento nonché alle derrate alimentari a fini medici speciali per lattanti corrisponde a quello applicato anche nell’UE, I divieti riguardanti l’aromatizzazione di tutte le altre derrate alimentari non sono pertanto necessari in questa ordinanza. Le relative regolamentazioni sono contenute nelle rispettive ordinanze specifiche del DFI.

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari