Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Le seguenti sostanze vengono inserite come fonte di calcio:
oligosaccaridi di fosforil e calcio: si tratta di un ravvicinamento al regolamento (UE) 2017/1203 del 5 luglio 20175. Con la presente revisione questo composto viene autorizzato anche in Svizzera.
Alghe rosse calcaree: le alghe rosse calcaree (Maerl)6 erano disciplinate prima del 1° maggio 2017 dall’articolo 22b capoverso 2bisdell’ordinanza sugli alimenti speciali e ammesse come tali nelle derrate alimentari. Con la revisione totale del diritto alimentare nel 2017, esse sono state inserite come fonte di calcio nell’OIAl e nell’ODPPE (alimenti per sportivi). Queste sostanze vengono ora inserite nell’allegato 5 OAVM.
I composti per le altre sostanze vengono eliminati (cfr. allegato 1).
Allegato 8
Viene abrogato, si confronti il commento all’articolo 4 capoverso 4.
III. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione
Nessuna.
2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Nessuna.
3. Ripercussioni sull’economia
Con le modifiche previste il diritto svizzero viene adeguato allo stato attuale della scienza e della tecnica e al diritto UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l’UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.
La modifica delle quantità massime ammesse e il conseguente eventuale adattamento delle ricette può causare un onere maggiore per le imprese.
IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. Per le vitamine e i sali minerali nell’UE non vi sono quantità massime armonizzate. Finora spettava agli Stati membri fissarle. Il modello di quantità massima previsto con la presente modifica è perciò compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.
5Regolamento (UE) 2017/1203 della Commissione, del 5 luglio 2017, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e le oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati nella fabbricazione di integratori alimentari, GU L 173 del 6.7.2017, pag. 9.
6Le alghe calcificate delle specie Lithothamnium corallioides e Phymatolithon calcareum o le loro miscele.
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari