Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI concernente le derra-
te alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)
I. Situazione iniziale
Tolleranza
A causa delle differenze nella prassi di autorizzazione tra UE e Svizzera può talvolta capitare che derrate alimentari importate in Svizzera siano contaminate da prodotti OGM autorizzati nell’UE. Al momento in Svizzera sono tollerati residui di OGM fino a una quantità totale di 0,5 per cento in massa di 5 prodotti (mais NK603, mais GA21, mais 1507, mais 59122 e soia MON89788). Le condizioni affinché quantità minime di OGM siano tollerate in Svizzera al momento sono: che esse siano state ammesse per l’impiego nelle derrate alimentari da un’autorità estera con una procedura comparabile a quella della Svizzera e che l’USAV abbia valutato che, secondo lo stato della scienza, è possibile escludere un pericolo per la salute.
Nell’UE sono autorizzati circa 50 prodotti OGM (mais, soia e colza) come derrate alimentari. Malgrado la separazione del flusso delle merci, possono verificarsi mescolamenti indesiderati (p. es. nei container). Pertanto le derrate alimentari consegnate in Svizzera possono essere contaminate da tracce di tali prodotti e di conseguenza non commercializzabili. Nel caso in cui venga rilevata una contaminazione non ammessa, l’importatore deve richiedere un’autorizzazione OMG per l’immissione sul mercato della derrata alimentare, distruggere la merce oppure riesportarla nell’UE. Con questa revisione si creano i presupposti per poter tollerare in maniera più semplice in Svizzera le tracce di OGM ammessi nell’UE come derrate alimentari. Visto che nell’UE durante la procedura di autorizzazione di OGM i rischi di un possibile pericolo per la salute vengono già valutati in maniera approfondita, come si esige anche in Svizzera, è possibile rinunciare nel nostro Paese ad un’ulteriore valutazione dei rischi da parte dell’USAV (art. 6a cpv. 1 lett. c). Tuttavia, visto che i criteri per la valutazione dei pericoli ambientali dell’UE non corrispondono integralmente a quelli della Svizzera, continua a essere necessaria una tale valutazione da parte dell’UFAM e la sua approvazione è il presupposto per poter inserire l’OGM nella lista di tolleranza all’allegato 2 ODerrGM (art. 6a cpv. 2). Con l’ampliamento dell’allegato 2 (si veda il commento in basso all’art. 6a cpv. 4) si mira a semplificare il commercio con l’UE e allo stesso tempo a favorire un eventuale accordo sulla sicurezza delle derrate alimentari.
Per riassumere, con questa revisione in futuro in Svizzera non si verificheranno più contaminazioni da OGM nelle materie prime o nelle derrate alimentari rispetto ad oggi, ma si creano piuttosto i presupposti per mantenere le derrate alimentari commercializzabili nonostante un’eventuale contaminazione ed evitarne dunque la distruzione. Le contaminazioni da OGM saranno comunque tollerate soltanto nel caso in cui è possibile dimostrare che sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tale materiale OGM (art. 32 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ODerr1).
1 RS 817.02 Commento relativo alla modifica dell’ ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)