Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Articolo 7
L’articolo 7 disciplina la caratterizzazione per i prodotti OGM. Nel capoverso 1 viene eliminata la menzione degli additivi. Dato ora il termine di derrata alimentare comprende tutte le sostanze o i prodotti destinati a essere assunti dall’uomo in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata o dai quali si può ragionevolmente attendere siffatta destinazione (cfr. art. 4 cpv. 1 LDerr), gli additivi e i coadiuvanti tecnologici non sono più esplicitamente menzionati nel testo di ordinanza. Per i coadiuvanti tecnologici che non restano nelle derrate alimentari si applica l’articolo 4 capoverso 2 lettera c LDerr. Anch’essi sono considerati derrate alimentari.
Il capoverso 8 è abrogato. I requisiti per la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» ora sono disciplinati nell’ODerr (cfr. art. 37 ODerr).
Nel capoverso 9 è adeguato sotto il profilo formale il rimando al diritto UE.
Articolo 8
L’articolo 8 disciplina il contenuto della documentazione per i prodotti OGM. A causa della nuova definizione di derrtata alimentare, nel capoverso 1 lettere a e b e nel capoverso 3 vengono stralciati gli additivi e i coadiuvanti tecnologici (si vedano i commenti all’art. 7).
Nel capoverso 1 lettera c è aggiornato il rimando. L’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) è stata sostituita dall’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).
Nel capoverso 2 è stato adeguato sotto il profilo linguistico il rimando al regolamento UE.
Articolo 10
Nella frase introduttiva è adeguato il rimando all’ODerr. Inoltre, sempre nella frase introduttiva e nella lettera a viene cancellata la menzione degli additivi. Per la motivazione vedi il commento all’articolo 7.
Articolo 10a
A questo articolo viene aggiunto un secondo paragrafo. L’USAV deve poter prevedere disposizioni transitorie quando si aggiorna l’allegato 2.
III. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione
Ci si aspetta che la nuova regolamentazione secondo cui saranno tollerate contaminazioni con prodotti OGM autorizzati nell’UE senza verifica da parte dell’USAV porti uno sgravio di lieve entità per la valutazione dei residui di OGM.
2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Nessuna.
3 RS 817.022.16
Commento relativo alla modifica dell’ ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)