Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo alla
modifica dell’ordinanza del DFI sui requisiti igienici
per il trattamento delle derrate alimentari
(ORI)
I. Situazione iniziale
Con la presente proposta di adeguamento dell’ORI al diritto dell’UE, la Svizzera adempie agli impegni assunti nel quadro dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 19991 tra la Svizzera e l’UE (cfr. allegato 11 «relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale»).
Nello specifico, i cambiamenti riguardano i requisiti relativi alla surgelazione della carne e dei prodotti della sua trasformazione, le condizioni per il trasporto di carcasse o di parti di esse nonché i requisiti per la fabbricazione di collagene.
Inoltre si intende abrogare la parte 3 dell’allegato 1 con i valori di riferimento per la verifica della buona prassi procedurale, dato che tutti i valori di riferimento di questo allegato figurano nelle direttive settoriali.
II. Commento alle singole disposizioni
Articolo 4 capoversi 2 lettera c e 5
La nozione di «valore indicativo per la verifica della buona prassi procedurale» è stata modificata in «valore microbiologico di riferimento per la verifica della buona prassi procedurale». Con questa precisazione si intende facilitare la distinzione rispetto ai valori di riferimento di altre ordinanze.
Articolo 29 capoverso 3
Nella sua versione attuale, il capoverso 3, in base al quale la carne e i prodotti della sua trasformazione destinati alla surgelazione devono essere surgelati immediatamente, è in vigore dal 2006. Tale disposizione fa parte dell’allegato 11 dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli con l’UE ed è conforme al regolamento (CE) n. 853/20042, con la differenza però che in quest’ultimo regolamento il commercio al dettaglio è escluso dal campo d’applicazione. Con la presente revisione, in futuro anche in Svizzera il commercio al dettaglio sarà esentato dal requisito in questione, in analogia alle prescrizioni dell’UE. In altre parole, la disposizione concernente la surgelazione della carne non si applicherà più alle aziende di commercio al dettaglio. Mediante misure di controllo autonomo, nei singoli casi la
1 RS 0.916.026.81
2Regolamento (UE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI1
sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari