Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Articolo 68 capoverso 3

Le analisi microbiologiche delle carcasse devono essere effettuate almeno una volta alla settimana conformemente ai criteri microbiologici di cui all’allegato 1. Ciò corrisponde alle prescrizioni del regolamento (UE) 2073/20055 ed è ora espressamente stabilito pure a livello di ordinanza. L’articolo 68 capoverso 3 è completato di conseguenza.

Articolo 71 capoverso 1 lettera d

La nozione di «valori di riferimento per la verifica della buona prassi procedurale» è stata modificata in «valori microbiologici di riferimento per la verifica della buona prassi procedurale». Con questa precisazione si intende facilitare la distinzione rispetto ai valori di riferimento di altre ordinanze.

Come già in passato, in caso di superamento dei valori microbiologici di riferimento la buona prassi procedurale sarà considerata inadempiuta e il responsabile dell’azienda in questione dovrà attuare le misure correttive necessarie. Se da una campionatura ufficiale emerge che un valore di riferimento è stato superato, viene pronunciata una contestazione.

Articolo 72 capoverso 1

La modifica apportata è puramente formale: la denominazione «Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria» è stata sostituita con il suo acronimo (USAV).

Allegato 1 in generale

Gli allegati dell’ORI sono regolarmente adeguati alle più recenti disposizioni dell’UE. La presente revisione delle parti 1 e 2 dell’allegato recepisce in primo luogo le disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/2296. Si tratta in massima parte di modifiche relative ai metodi di riferimento e alla nomenclatura di singoli microorganismi.

Allegato 1 parte 1

Per quanto concerne i criteri di sicurezza alimentare, la parte 1 dell’allegato 1 è modificata come segue:

Numero 1.2: Siccome è comprovato che i germogli possono favorire la proliferazione di Listeria monocytogenes, d’ora in poi essi saranno soggetti al criterio per le derrate alimentari pronte al consumo, diverse da quelle destinate ai lattanti e a fini medici speciali, che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes.

Numero 1.20: Per quanto riguarda la salmonella, in futuro questo criterio non sarà applicato ai succhi di frutta e di verdura sottoposti a un processo battericida i cui effetti sulla salmonella sono equivalenti a quelli della pastorizzazione.

Nuovo numero 1.30: L’UE prevede di stabilire un nuovo criterio di sicurezza alimentare in merito alla presenza di salmonella nella carne di rettili. Non appena tale criterio sarà approvato dalla Commissione europea, esso verrà ripreso nell’ordinanza sui requisiti igienici.

5Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

6Regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda alcuni metodi, il criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di Listeria monocytogenes nei semi germogliati e il criterio di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo), GU L 37 dell’8.2.2019, pag. 106.

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI3

sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari