Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

sicurezza alimentare dovrà però essere garantita in qualsiasi momento grazie alla pratica della surgelazione.

Articolo 29 capoversi 4bis e 4ter

Vengono elencate le condizioni in base alle quali le carcasse possono lasciare il macello prima di aver raggiunto la temperatura interna prescritta di 7°C. Se tali requisiti sono rispettati, le carcasse o parti di esse possono essere trasportate per una durata massima di sei ore fino al luogo di destinazione dove saranno ulteriormente sezionate o trasformate. Se il trasporto dura più di sei ore o in caso di trasporti transfrontalieri verso l’Unione europea, valgono le disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/19813.

Articolo 30 capoverso 1bis

Il capoverso in questione stabilisce le condizioni alle quali carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in non più di tre pezzi possono essere disossate o sezionate prima di raggiungere la temperatura di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a.

Articolo 32 capoverso 6

Se un’azienda alimentare durante la fabbricazione di carne separata meccanicamente non è in grado di soddisfare i criteri microbiologici di cui all’allegato 1, tale carne può essere utilizzata soltanto per la fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente; l’azienda in questione deve essere inoltre autorizzata conformemente all’articolo 21 ODerr.

Articolo 36 capoverso 3

Sono stati adeguati i requisiti relativi al procedimento di fabbricazione di collagene.

Articolo 66 capoverso 1 lettera c e capoverso 4

La nozione di «valori di riferimento per la verifica della buona prassi procedurale» è stata modificata in «valori microbiologici di riferimento per la verifica della buona prassi procedurale». Con questa precisazione si intende facilitare la distinzione rispetto ai valori di riferimento di altre ordinanze.

In seguito alla revisione del diritto svizzero sulle derrate alimentari del 2017, tutte le associazioni di categoria sono state invitate a rivedere le proprie direttive settoriali conformemente all’articolo 80 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)4 e alla lettera informativa 2017/6 dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) concernente l’elaborazione delle linee direttive per la buona prassi procedurale. Contestualmente è stata sollecitata l’indicazione di valori di riferimento per la verifica della buona prassi procedurale all’interno di tali direttive settoriali, in modo che, entro l’entrata in vigore della presente revisione, tutti i settori disponessero di valori di riferimento e i valori di riferimento dell’allegato 1 parte 3 (valori di riferimento per la verifica della buona prassi procedurale nelle aziende di commercio al dettaglio) fossero ancorati nelle direttive settoriali. La parte 3 dell’allegato 1 diventa quindi superflua e può essere abrogata. Tutti i valori di riferimento di tutte le direttive settoriali approvate verranno riassunti in una lettera informativa dell’USAV e resi pubblicamente accessibili ai fini di un’esecuzione uniforme. Se in futuro dovesse essere necessario stabilire ulteriori valori di riferimento non ancora previsti dalle associazioni settoriali, l’USAV continuerà ad avere la possibilità di legiferare in materia (cpv. 4).

3Regolamento (UE) n. 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni, GU L 285 dell’1.11.2017, pag. 10.

4RS 817.02

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI2

sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari