Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
(a) energia e combustibile;
(b) impianti e attrezzature;
(c) macchine e utensili;
(d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale
dello stesso.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12
Principio di territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione in Svizzera o nel Regno Unito, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 nonché del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Le merci originarie esportate dalla Svizzera o dal Regno Unito verso un altro Paese e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: