Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
Articolo 8
Unità di riferimento
1. L’unità di riferimento per l’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
(a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è
classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità di riferimento; e
(b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici,
classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni del presente Protocollo.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.
Articolo 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.