Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
(a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
(b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie
per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell’esportazione.
3. L’acquisizione del carattere di prodotto originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Svizzera o del Regno Unito sui materiali esportati da quest’ultima e successivamente reimportati, purché:
(a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti in Svizzera o nel Regno Unito o
siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7 prima della loro esportazione; e
(b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
(i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e
(ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Svizzera o del Regno Unito con l’applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Svizzera o del Regno Unito. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II incorporato si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Svizzera o del Regno Unito con l’applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Svizzera o del Regno Unito, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II incorporato o che si possono considerare