Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 24Fedlex · Progetto
APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
(iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure
(c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.
Articolo 14
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un Paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in Svizzera o nel Regno Unito beneficiano, all’importazione, delle disposizioni del presente Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
(a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Svizzera o dal Regno Unito verso
il Paese dell’esposizione e ve li ha esposti;
(b) l’esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in Svizzera o nel
Regno Unito;
(c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo nello
stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e
(d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati
utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della Parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Devono essere indicati la denominazione e l’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.