Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
(i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
(j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori dalle loro acque
territoriali, purché esercitino a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;
(k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)–
j).
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
(a) che sono immatricolate o registrate in Svizzera o nel Regno Unito;
(b) che battono bandiera della Svizzera o del Regno Unito;
(c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini svizzeri,
del Regno Unito o di uno Stato membro dell’Unione europea o ad una società la cui sede principale è situata in uno di questi Stati, il cui dirigente o i cui dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del Regno Unito, di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene agli Stati o a enti pubblici o a cittadini di tali Stati;
(d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della Svizzera, del Regno
Unito o di uno Stato membro dell’Unione europea; e
(e) il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 per cento, da cittadini della
Svizzera, del Regno Unito o di uno Stato membro dell’Unione europea.