Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine
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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019
si evincerebbe il numero ottimale di nuovi infermieri necessari al fine di garantire completamente il fabbisogno previsto di infermieri. Nel calcolo del fabbisogno di posti per la formazione pratica degli infermieri vanno considerati tuttavia anche i posti di studio disponibili presso le SSS e le SUP. Le capacità di queste scuole devono a loro volta essere coordinate con il numero di diplomi conseguiti nelle scuole professionali superiori o di maturità professionale che le alimentano. Il numero di diplomi nelle scuole professionali superiori o di maturità professionale rappresentano il potenziale di reclutamento per i futuri infermieri SSS e SUP. In sintesi il fabbisogno di posti di formazione che i Cantoni devono fissare necessita di un’analisi completa di tutti i cicli di formazione delle professioni sanitarie. A questo scopo, in molti casi gli obiettivi cantonali dovranno andare oltre gli obblighi di formazione previsti, affinché le nuove leve possano essere garantite anche a livello secondario II.
Articolo 3 Criteri per il calcolo delle capacità disponibili a livello di
formazione
I Cantoni fissano i criteri sulla base dei quali le organizzazioni che impiegano personale di cura, gli ospedali e le case di cura (attori nella formazione pratica degli infermieri) devono calcolare le capacità disponibili a livello di formazione. Al riguardo occorre considerare diversi fattori, ad esempio il numero degli impiegati, la struttura e l’offerta di prestazioni di questi attori. Questi ultimi dispongono di condizioni strutturali diverse per la formazione pratica. Di conseguenza si deve distinguere fra i diversi settori sanitari come gli ospedali o le case di cura. Le aziende che sinora non partecipavano alla formazione degli infermieri devono innanzitutto istituire le strutture e i processi nonché prevedere le risorse di personale per la necessaria prestazione formativa.
Articolo 4 Piano di formazione
Gli attori che forniscono prestazioni nell’ambito della formazione pratica degli infermieri sono obbligati ad approntare un piano di formazione (cpv. 1). Tale piano deve descrivere il quadro in cui è svolta la formazione pratica. Vi rientrano ad esempio le risorse di personale disponibili e l’infrastruttura per le necessarie prestazioni della formazione pratica, nonché misure volte a garantire la qualità della formazione pratica. Il piano deve indicare gli obiettivi e le priorità della formazione pratica. Deve inoltre contenere un dato quantitativo sui posti di formazione disponibili per la formazione pratica degli infermieri (cpv. 2). Qualora l’attore non possa approntare le capacità a livello di formazione, calcolate secondo i criteri di cui all’articolo 3, egli evidenzia eventuali differenze (cpv. 3). Come già menzionato a proposito dell’articolo 2, il piano di formazione può comprendere aspetti supplementari rispetto alle prestazioni di formazione pratica in cure infermieristiche SSS e SUP disciplinate dalla presente legge.