Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine

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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019

buti possono pertanto essere concessi finché vi sono risorse disponibili. Una volta esauriti i crediti, un Cantone non ha più diritto nel corrispondente anno di preventivo a contributi, anche se adempie tutte le condizioni. Nel decreto federale che stanzia aiuti finanziari secondo la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche è previsto un credito d’impegno di 469 milioni di franchi.

La Confederazione partecipa al massimo nella misura del 50 per cento ai contributi dei Cantoni (cpv. 2). In tal modo la Confederazione gode della necessaria flessibilità nel calcolare i contributi federali, che devono rientrare nei limiti dei crediti stanziati. Il calcolo dei contributi federali è disciplinato in un’ordinanza del Consiglio federale (cpv. 3). Il Consiglio federale può prevedere di graduare i contributi in funzione dell’opportuna impostazione delle misure cantonali e di conferire alla Confederazione la possibilità di una gestione mirata dei suoi contributi. Si potrebbe pensare, ad esempio, che la Confederazione conceda contributi più elevati ai Cantoni che sopportano integralmente i costi di formazione non coperti secondo l’articolo 5 rispetto a quelli che partecipano soltanto parzialmente al finanziamento di questi costi. Si potrebbe inoltre prevedere, ad esempio, che le risorse disponibili siano suddivise a metà per i contributi di cui agli articoli 5 e 6. Il capoverso 4 prescrive che il DFI tenga conto di una distribuzione regionale equilibrata delle risorse, se le domande dei Cantoni superano le risorse a disposizione.

Una minoranza (Gysi, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Piller Carrard, Schenker Silvia) propone di stralciare il secondo e il terzo periodo del capoverso 3, che prevedono di scaglionare i contributi in funzione dell’opportuna impostazione delle misure cantonali. Una simile graduazione dei contributi federali comporterebbe un elevato onere a livello di controllo e rapporto da parte della Confederazione e dei Cantoni, ciò che tenuto conto della durata di validità della legge di otto anni risulta eccessivo.

Articolo 8 Procedura

Le domande volte a ottenere i contributi federali vanno presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (cpv. 1). Per disporre delle conoscenze necessarie all’esame delle domande, l’UFSP può ricorrere a periti (cpv. 2).

Articolo 9 Valutazione

Il Consiglio federale è competente per eseguire una valutazione delle ripercussioni della presente legge sull’evoluzione della formazione nel settore delle cure infermieristiche. A tale scopo occorrerà osservare l’evoluzione quantitativa nel settore dei posti disponibili per la formazione pratica degli infermieri nonché la partecipazione degli attori nel settore della formazione pratica degli infermieri. A questo scopo possono essere definiti degli indicatori sulla base dei quali potrà essere misurata questa evoluzione. Al più tardi sei anni dopo l’entrata in vigore il Consiglio federale fa rapporto al Parlamento sugli effetti e sui risultati conseguiti. I risultati della valutazione dovranno servire da base al Parlamento sul seguito della procedura, ad esempio per decidere un’eventuale proroga della durata di validità della legge. Una