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Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 10 pagine

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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU ...

Titolo prima dell’art. 1

Capo primo: Prestazioni complementari

A. Diritto e basi per il calcolo

I. Diritto

Art. 1 Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all’estero

senza un valido motivo

1Se una persona soggiorna all’estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall’inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all’estero.

2Se una persona che nel corso di un anno civile ha già trascorso all’estero almeno 90 giorni si reca nuovamente all’estero, le prestazioni complementari vengono sospese dall’inizio del mese in cui la persona ha lasciato la Svizzera.

3Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.

4I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all’estero.

Art. 1a Soggiorni all’estero per un valido motivo

1Se una persona soggiorna all’estero per oltre un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all’estero.

2Il versamento delle prestazioni riprende dal mese del rientro in Svizzera.

3I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all’estero.

4Sono considerati validi motivi:

a. una formazione ai sensi dell’articolo 49bisdell’ordinanza del 31 ottobre 19474 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è indispensabile un soggiorno all’estero;

b. la cura di parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, coniugi, suoceri o figliastri gravemente malati;

c. una malattia o un infortunio che rende impossibile il rientro in Svizzera;

d. l’impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.

4 RS 831.101