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Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 10 pagine
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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU ...
Art. 27b–27d
Ex art. 27a–27c
Art. 28a cpv. 1
1L’importo delle spese di malattia e d’invalidità rimborsate per anno civile va notificato all’Ufficio federale.
Art. 32 cpv. 2
2Se un Cantone ha incaricato la sua cassa di compensazione di fissare e pagare le prestazioni complementari, esso deve rifonderle le spese amministrative occorrenti. Le norme per il rimborso di queste spese vanno sottoposte, per approvazione, all’Ufficio federale.
Art. 39 cpv. 4
4Nel quadro delle prestazioni complementari la Confederazione non contribuisce all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.
Art. 42 Restituzione
I sussidi per le prestazioni complementari annue indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all’articolo 28 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi (LSu).
Art. 42d Restituzione
I sussidi per le spese amministrative indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all’articolo 28 capoverso 1 LSu.
Titolo prima dell’art. 42e
III. Riduzione dei sussidi federali per le spese amministrative
Art. 42e Aliquota massima di riduzione
Nei casi di cui all’articolo 24 capoverso 2 LPC i sussidi federali per le spese amministrative possono essere ridotti al massimo del 30 per cento.
Art. 42f Procedura
1Se nell’ambito della sua vigilanza (art. 55) constata ripetute violazioni di prescrizioni da parte di un organo esecutivo, l’Ufficio federale accorda a quest’ultimo un termine adeguato per l’eliminazione del difetto rilevato.