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Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 10 pagine
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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU ...
Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione
L’importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.
Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza
1L’importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.
2Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo secondo l’articolo 11a capoverso 3 LPC a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.
3Per la determinazione dell’importo della rinuncia non sono considerati:
a. il consumo della sostanza secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
b. riduzioni della sostanza dovute a:
1. spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l’usufrutto,
2. spese per cure dentarie,
3. spese di malattia e d’invalidità non coperte da assicurazioni sociali,
4. spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa,
5. spese per la formazione professionale,
6. spese per il normale sostentamento dell’assicurato negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era insufficiente;
c. perdite involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;
d. versamenti a titolo di riparazione morale, compreso il contributo di solidarietà secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 20166 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.
Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato
1Per il calcolo delle prestazioni complementari, l’importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.
2L’importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.
3Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.