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Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 10 pagine

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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU ...

Art. 19 Spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si tiene conto

Le spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si tiene conto conformemente all’articolo 8 capoverso 2 vanno rimborsate nella misura in cui superano l’eccedenza dei redditi.

Art. 21 Durata di trattamento

1La decisione sul diritto alla prestazione complementare annua e sull’importo della medesima deve essere presa per principio entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

2Se questo termine non può essere rispettato, devono essere versati anticipi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LPGA, a condizione che la persona richiedente abbia completamente adempiuto il suo obbligo di collaborare e il diritto sia verosimilmente comprovato.

Art. 21a Arrotondamento degli importi versati

Gli importi mensili della prestazione complementare annua vanno arrotondati al franco superiore.

Art. 21b

Ex art. 21a

Art. 21c Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale

Se il beneficiario cede al fornitore di prestazioni l’importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale conformemente all’articolo 21a capoverso 3 LPC, la prestazione complementare annua è versata nell’ordine seguente:

a. dapprima è versato all’assicuratore-malattie l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC;

b. dalla prestazione complementare residua, al beneficiario è versato un importo corrispondente al massimo a quello spettantegli per le spese personali conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LPC;

c. dopo i versamenti di cui alle lettere a e b, dalla prestazione complementare residua è versato al fornitore di prestazioni un importo corrispondente al massimo alla tassa giornaliera di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC;

d. dopo i versamenti di cui alle lettere a–c, l’eventuale importo residuo è versato al beneficiario.