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Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 10 pagine

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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU ...

Art. 22 cpv. 5

Abrogato

Art. 26 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione

1La regione 1 corrisponde alla categoria 111 della tipologia dei Comuni 2012 (25 tipi). Essa comprende i cinque grandi centri di Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna.

2La ripartizione dei rimanenti Comuni tra le altre due regioni si basa sulla tipologia urbano-rurale 2012. Nella regione 2 rientrano i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia», nella regione 3 quelli della categoria «rurale».

Art. 26a Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione

1La richiesta di riduzione o di aumento degli importi massimi per la pigione di cui all’articolo 10 capoverso 1quinquiesLPC va presentata all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale).

2Essa deve indicare in particolare:

a. il nome del Comune per il quale andranno ridotti o aumentati gli importi massimi per la pigione;

b. l’entità della riduzione o dell’aumento degli importi massimi;

c. una motivazione.

3La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente.

4Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) stabilisce in un’ordinanza la riduzione o l’aumento degli importi massimi per i Comuni in questione.

Art. 27 Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente

1Il termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all’articolo 16a capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione.

2Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà.

Art. 27a Valutazione dell’eredità

1Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l’eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.