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Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 10 pagine
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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU ...
Art. 5
Ex art. 1c
Art. 6
Ex art. 4
Art. 8 cpv. 2
2Conformemente all’articolo 9 capoverso 4 LPC, nel calcolo della prestazione complementare annua non è tenuto conto dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e i cui redditi computabili raggiungono o superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si confrontano i redditi computabili e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo, incluso l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.
Titolo prima dell’art. 11
IIa. Redditi computabili, spese riconosciute e sostanza
Art. 11 cpv. 1
1Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all’obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell’alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell’articolo 11 OAVS5.
Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione
1Se una persona rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo del medesimo va computato quale reddito.
2Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell’usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l’usufrutto o il diritto di abitazione.
Art. 16a cpv. 3
3L’importo annuo del forfait è di 2520 franchi.