Progetto

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 15 giugno 20185 sui servizi finanziari

Art. 4 cpv. 3 lett. b

3 Sono considerati clienti professionali:

b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;

Art. 50 Eccezioni

1 Per un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) non si deve redigere alcun prospetto.

2 La FINMA può esentare integralmente o parzialmente dalle disposizioni del presente capitolo gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol6, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 3ter LICol e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

2. Legge del 15 giugno 20187 sugli istituti finanziari

Art. 32

Per direzione del fondo s’intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera a della LICol8 o esercita l’amministrazione di una SICAV di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol.

Art. 39a Cambiamento della direzione del fondo di un Limited Qualified

Investor Fund (L-QIF)

1 L’articolo 39 capoversi 2–6 non si applica al cambiamento della direzione del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento.

2 Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un’altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l’accordo della banca depositaria.

5 RS 950.1

6 RS 951.31

7 RS 954.1

8 RS 951.31