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Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pagine
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 15 giugno 20185 sui servizi finanziari
Art. 4 cpv. 3 lett. b
3 Sono considerati clienti professionali:
b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;
Art. 50 Eccezioni
1 Per un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) non si deve redigere alcun prospetto.
2 La FINMA può esentare integralmente o parzialmente dalle disposizioni del presente capitolo gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol6, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 3ter LICol e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.
2. Legge del 15 giugno 20187 sugli istituti finanziari
Art. 32
Per direzione del fondo s’intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera a della LICol8 o esercita l’amministrazione di una SICAV di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol.
Art. 39a Cambiamento della direzione del fondo di un Limited Qualified
Investor Fund (L-QIF)
1 L’articolo 39 capoversi 2–6 non si applica al cambiamento della direzione del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento.
2 Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un’altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l’accordo della banca depositaria.