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Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pagine

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3 La precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento e indica quando sarà eseguito il cambiamento.

4 Si può rinunciare a una pubblicazione secondo il capoverso 3 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, sul trasferimento e sul momento dell’esecuzione del cambiamento.

5 Il cambiamento della direzione del fondo può essere eseguito al più presto:

a. dopo 30 giorni dalla pubblicazione, nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento;

b. il giorno successivo alla data in cui, tenuto conto del termine contrattuale di disdetta, è possibile, il 30° giorno dopo la pubblicazione, riscattare le quote, nel caso di un fondo contrattuale di investimento con un termine contrattuale di disdetta.

6 Qualora il termine di disdetta superi i 30 giorni, il cambiamento può essere eseguito prima di quanto previsto al capoverso 5 se tutti gli investitori hanno dato il loro accordo per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 40 cpv. 1

1 In caso di fallimento della direzione del fondo, sono scorporati in favore degli investitori o dei titolari dei conti:

a. i beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento, fatte salve le pretese della direzione del fondo di cui all’articolo 38;

b. le quote di investimenti collettivi di capitale accreditate su conti di quote.

3. Legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro

Art. 2 cpv. 2 lett. bbis e cpv. 4 lett. e

2 Sono intermediari finanziari:

bbis. i titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d della legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;

4 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

e. i Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) che rivestono la forma giuridica di una SICAV, una SAcCol o una SICAF, se l’istituto competente per la gestione secondo l’articolo 118h capoverso 1 o 3 LICol si assume l’adempimento degli obblighi contenuti nella presente legge.

9 RS 955.0

10 RS 951.31