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Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pagine

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2 Sulla prima pagina dei documenti del fondo di un L-QIF come pure in relazione con la pubblicità di un L-QIF si deve:

a. utilizzare la designazione «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF»;

b. indicare che il L-QIF non dispone né di un’autorizzazione né di un’approvazione della FINMA e non è neppure sottoposto alla sua vigilanza.

Art. 118f Obbligo di notifica e rilevamento di dati

1 L’istituto competente per l’amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1 o 3 notifica al Dipartimento federale delle finanze (DFF), entro 14 giorni, la costituzione o lo scioglimento di un L-QIF.

2 Il DFF tiene un elenco accessibile al pubblico di tutti i L-QIF e degli istituti competenti per l’amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1 o 3.

3 Il DFF è autorizzato a rilevare a scopi statistici presso il L-QIF e gli istituti competenti per l’amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1 o 3 dati relativi all’attività commerciale del L-QIF.

4 Il DFF può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare le persone di cui al capoverso 3 a notificarglieli.

5 L’articolo 144 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 118g Amministrazione di L-QIF che rivestono la forma giuridica di un

fondo contrattuale di investimento

1 Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento è amministrato da una direzione del fondo.

2 La direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 35 LIsFi4:

a. a un gestore di patrimoni collettivi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;

b. a un gestore estero di patrimoni collettivi se:

1. quest’ultimo è sottoposto a una regolamentazione e vigilanza adeguate nel suo Stato di sede, e

2. tra la FINMA e l’autorità di vigilanza estera competente nel caso specifico esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni, sempreché il diritto estero richieda la conclusione di un simile accordo.

3 Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 27 capoverso 1 LIsFi, il gestore di patrimoni collettivi può delegare le decisioni di investimento alle persone di cui al capoverso 2 della presente disposizione.

4 RS 954.1