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Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pagine

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4 Nel contratto del fondo si deve indicare il soggetto al quale sono delegate le decisioni di investimento.

Art. 118h Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica di una

SICAV, una SAcCol o una SICAF

1 Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF deve delegare la gestione, comprese le decisioni di investimento, alla stessa direzione del fondo.

2 La subdelega delle decisioni di investimento è retta dall’articolo 118g capoversi 2 e 3.

3 Il capoverso 1 non è applicabile a un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol il cui accomandatario è una banca o un’assicurazione.

4 Nello statuto o nel contratto di società si deve indicare il soggetto cui è delegata la gestione.

Art. 118i Società di audit

1 Per la verifica di cui all’articolo 126 capoverso 1 di un L-QIF si deve incaricare la medesima società di audit:

a. della direzione del fondo dalla quale è diretto o che esercita la sua gestione;

b. dell’accomandatario che esercita la sua gestione.

2 La società di audit sottopone il rapporto di verifica concernente il L-QIF:

a. al L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF;

b. all’istituto competente per l’amministrazione secondo l’articolo 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1 o 3.

Capitolo 2: Statuto degli investitori nel caso di L-QIF che sono investimenti collettivi di capitale aperti

Art. 118j Redazione e modifica del contratto del fondo

1 Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, la direzione del fondo redige il contratto del fondo e ottiene l’accordo della banca depositaria.

2 Se intende modificare il contratto del fondo, la direzione del fondo ottiene l’accordo della banca depositaria e pubblica negli organi di pubblicazione:

a. un compendio delle principali modifiche;

b. un riferimento ai luoghi dove le modifiche testuali del contratto possono essere ottenute gratuitamente; e

c. un riferimento all’entrata in vigore delle modifiche.