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Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pagine
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Art. 9 cpv. 1
1 Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98–109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110–118).
Art. 12 cpv. 2
2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso», «SICAF», «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.
Art. 13 cpv. 2bis
2bis Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF non necessita di alcuna autorizzazione.
Art. 15 cpv. 3
3 I documenti del L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell’approvazione di cui al capoverso 1 né dell’approvazione di cui al capoverso 2.
Art. 72 cpv. 2
2 Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere a e abis.
Art. 78 cpv. 4
4 La FINMA può autorizzare deroghe all’obbligo di versamento e pagamento in contanti.
Art. 78a Liquidità
La direzione del fondo o la SICAV garantisce una liquidità dell’investimento collettivo di capitale adeguata agli investimenti, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza di riscatto.
Art. 79 cpv. 1
1 Il Consiglio federale può, a mente delle direttive di investimento (art. 54–57, 59–62, 69–71, 118n e 118o), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.