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Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pagine
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3 Si può rinunciare a una pubblicazione secondo il capoverso 2 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, sul tenore delle modifiche e sul momento dell’entrata in vigore delle modifiche.
4 Le modifiche del contratto del fondo entrano in vigore al più presto:
a. dopo 30 giorni dalla pubblicazione, nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento;
b. il giorno successivo alla data in cui, tenuto conto del termine contrattuale di disdetta, è stato possibile, il 30° giorno dopo la pubblicazione, riscattare le quote, nel caso di un fondo contrattuale di investimento con un termine contrattuale di disdetta.
5 Qualora il termine contrattuale o regolamentare di disdetta superi i 30 giorni, le modifiche possono entrare in vigore prima di quanto previsto al capoverso 4 se tutti gli investitori hanno dato il loro accordo per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto dopo 30 giorni dalla pubblicazione.
Art. 118k Cambiamento di banca depositaria
L’articolo 118j si applica per analogia al cambiamento di banca depositaria nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento.
Art. 118l Eccezioni all’obbligo di versamento e pagamento in contanti
Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, le eccezioni all’obbligo di versamento e pagamento in contanti di cui all’articolo 78 sono autorizzate se le prevede il contratto del fondo o lo statuto.
Art. 118m Dilazione del rimborso in casi straordinari
Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, in casi straordinari la direzione del fondo può, nell’interesse di tutti gli investitori, disporre una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.
Capitolo 3: Prescrizioni di investimento
Art. 118n Investimenti e tecniche di investimento
1 Gli investimenti ammessi per il L-QIF devono essere disciplinati nei seguenti documenti:
a. nel contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;
b. nel regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SICAF;