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Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pagine

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c. nel contratto di società, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol.

2 I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati nella designazione, nei documenti di cui al capoverso 1 e nella pubblicità.

3 Il Consiglio federale disciplina le tecniche di investimento e le limitazioni di investimento.

Art. 118o Ripartizione dei rischi

Nei documenti di cui all’articolo 118n capoverso 1 si deve stabilire per il L-QIF la percentuale massima del patrimonio del fondo che può essere investita presso il medesimo debitore o la medesima impresa.

Art. 118p Prescrizioni speciali per investimenti immobiliari

1 Se un L-QIF effettua investimenti immobiliari, si applica per analogia l’articolo 63 capoversi 1–3.

2 Per il L-QIF si devono designare almeno due persone fisiche indipendenti o una persona giuridica indipendente come periti incaricati delle stime degli investimenti immobiliari.

3 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni al capoverso 1 e le esigenze relative ai periti incaricati delle stime di cui al capoverso 2.

Art. 132 cpv. 3

3 I L-QIF non sottostanno alla vigilanza della FINMA.

Art. 149 cpv. 1 lett. g e h

1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

g. viola le disposizioni sulla ditta e sull’informazione degli investitori di L-QIF (art. 118e);

h. viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 118f capoverso 1.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.