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Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pagine

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Titolo dopo l’art. 118

Titolo terzo a: Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 118a Definizione e applicabilità della legge

1 Un L-QIF è un investimento collettivo di capitale che:

a. è accessibile esclusivamente a investitori qualificati;

b. è amministrato conformemente alle disposizioni degli articoli 118g e 118h; e

c. non dispone né di un’autorizzazione né di un’approvazione della FINMA e non è neppure sottoposto alla vigilanza della FINMA.

2 Esso è sottoposto alla presente legge, sempreché questa non disponga altrimenti.

Art. 118b Modifica dello stato di autorizzazione o approvazione

1 Un investimento collettivo di capitale che dispone di un’autorizzazione o di un’approvazione della FINMA può rinunciarvi se:

a. adempie i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere a e b; e

b. garantisce che i diritti degli investitori siano tutelati.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Disciplina segnatamente le misure atte a garantire che i diritti degli investitori siano tutelati.

Art. 118c Forma giuridica

Il L-QIF può rivestire la forma del fondo contrattuale di investimento, della SICAV, della SAcCol o della SICAF.

Art. 118d Direttive di investimento e disposizioni sulla vigilanza non

applicabili ai L-QIF

Ai L-QIF non sono applicabili:

a. le direttive di investimento secondo gli articoli 53–71, 103 e 115 capoverso 2;

b. le disposizioni che conferiscono alla FINMA una competenza decisionale nel singolo caso o una competenza in materia di vigilanza (art. 7 cpv. 4 secondo periodo, 10 cpv. 5, 26 cpv. 1, 27, 39 cpv. 2, 44a cpv. 2, 47 cpv. 2, 74, 78 cpv. 4, 81 cpv. 2, 83 cpv. 3, 89 cpv. 4, 95 cpv. 2, 96 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 lett. c e cpv. 4, 109 lett. c, 126 cpv. 3, 132–134, 136–139).

Art. 118e Ditta e informazione degli investitori

1 La ditta di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF deve contenere la designazione «Limited Qualified Investor Fund» o la sua abbreviazione «L-QIF» come pure la designazione della forma giuridica corrispondente.