Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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possibile ottenere informazioni sull’indirizzo che una persona ha tenuto nell’arco di dieci anni, indipendentemente dal fatto che sia cambiato o meno.

Questo termine di conservazione è necessario per permettere alle autorità, organizzazioni e persone con diritto d’accesso secondo l’articolo 6 di cercare gli indirizzi precedenti secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a. Può anche servire per cercare le persone chiamate a versare un compenso pecuniario perché sono state esentate dall’obbligo militare (tassa d’esenzione dall’obbligo militare), ma che sono introvabili, perché hanno cambiato indirizzo. Questo esempio è illustrato al capitolo 1.3.

Cpv. 2

Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 OLPD, il presente capoverso prevede un termine di conservazione di un anno per i dati relativi all’utilizzo del SNI e al trattamento dei dati ivi registrati. Per motivi legati alla trasparenza, questo capoverso ripete le esigenze della legge.

Cpv. 3

Non basta prevedere una durata di conservazione per i dati personali. Occorre anche assicurare che i dati siano definitivamente distrutti dopo questo termine. Il presente capoverso prevede quindi la distruzione, entro i termini stabiliti, dei dati e delle informazioni generate dalla consultazione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati.

Cpv. 4

I dati saranno registrati nel SNI a partire dalla messa in esercizio del SNI, ovvero dall’entrata in vigore della legge. Il SNI non conterrà dati precedenti a questa data. La presente disposizione precisa quindi che la ricerca degli indirizzi precedenti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a potrà risalire soltanto alla data dell’entrata in vigore della legge.

Cpv. 5

Non basta prevedere la distruzione dei dati, bisogna assicurare che vi siano procedure di distruzione definitiva dei pertinenti dati. Queste procedure devono garantire che i dati non siano effettivamente mai più disponibili.

3.7 Sezione 6 Emolumenti e ripartizione dei costi

Art. 12

Il modello di finanziamento del SNI prevede due tipi di emolumento: l’emolumento di base e l’emolumento d’utilizzo. Il tipo e l’ammontare dell’emolumento variano a seconda del gruppo di utenti. Grazie a questa distinzione è possibile tenere conto del fatto che vi sono diversi gruppi di utenti che partecipano alla produzione dei dati e che il beneficio che possono trarre dal SNI diverge.

Cpv. 1

Le unità decentrate dell’Amministrazione federale, le unità delle amministrazioni cantonali secondo il diritto cantonale nonché le organizzazioni e le persone esterne alle amministrazioni federali, cantonali e comunali dovranno versare l’emolumento di base. Questi organi non forniscono dati al SNI e potrebbero trarre beneficio dal SNI. Le amministrazioni comunali secondo il diritto cantonale non dovranno versare l’emolumento di base, perché forniscono già dati al SNI e perché è probabile che non traggano vantaggio dalle sporadiche consultazioni del SNI.

I dipartimenti federali e la Cancelleria federale sono esonerati dal versamento dell’emolumento di base. Di fatto, non sarebbe opportuno riscuotere un emolumento (anche se esiguo) da questi organi per un servizio che sarà finanziato dalla Confederazione.