Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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Cpv. 4

Secondo il presente capoverso il Consiglio federale definisce la portata dei diritti d’accesso delle autorità e dei terzi. I dati che possono essere consultati nel sistema d’informazione sono elencati all’articolo 8 capoverso 1. Le autorità e i terzi autorizzati non avranno un diritto assoluto di consultare questi dati: la portata dei loro diritti d’accesso dipenderà dai loro compiti legali. Gli utenti otterranno l’accesso ai dati strettamente necessari all’esecuzione dei loro compiti legali. Non potranno consultare dati ai quali non avevano accesso prima. Il Consiglio federale definirà in un’ordinanza delle categorie di utenti con diversi diritti d’accesso.

Il presente capoverso conferisce inoltre al Consiglio federale la facoltà di disciplinare i dettagli della procedura di concessione, sospensione e revoca dei diritti d’accesso al sistema d’informazione, vale a dire il contenuto della domanda, i termini da rispettare e le diverse tappe della procedura da seguire. Infine, il Consiglio federale stabilirà in quali casi occorre sospendere o revocare i diritti d’accesso.

Art. 7 Ricerche possibili

Cpv. 1

In virtù dell’articolo 4 capoversi 3 e 4 LPD, le finalità del trattamento dei dati devono essere definite con precisione ed essere riconoscibili da parte delle persone interessate. Il capoverso 1 concretizza quindi lo scopo generale del SNI: permettere alle autorità, organizzazioni e persone autorizzate secondo l’articolo 6 di consultare gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. a). Gli indirizzi delle persone fisiche possono essere consultati con tre tipi di ricerca: la ricerca di un indirizzo attuale, la ricerca di un indirizzo precedente e la ricerca di persone domiciliate presso un indirizzo o in una determinata area geografica in Svizzera.

Lett. a

La ricerca di un indirizzo attuale permette alle autorità e a terzi con diritto d’accesso di confrontare gli indirizzi di cui dispongono in virtù dei loro compiti legali con gli indirizzi nel sistema d’informazione. Si può trattare ad esempio di un’unità dell’amministrazione o di organizzazioni che devono contattare delle persone per posta e verificare se l’indirizzo di cui dispongono è corretto.

Il secondo tipo di ricerca permette di cercare l’indirizzo che una persona fisica aveva in passato durante un determinato periodo o in un momento preciso. Questa possibilità di ricerca non sarà a disposizione di tutti gli utenti con diritto d’accesso: la procedura di concessione dei diritti d’accesso stabilirà se ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

Lett. b

Il tipo di ricerca disciplinato dalla presente lettera è diverso dagli altri, perché il suo scopo non è la consultazione di indirizzi, ma l’identificazione delle persone o del numero di persone che abitano in un determinato luogo. Questa ricerca potrebbe servire alle unità dell’amministrazione incaricate della protezione dell’ambiente e della popolazione per definire in particolare quali o quante persone potrebbero essere minacciate da rischi biologici, chimici o di altra natura. Sarebbe così possibile allestire un elenco di indirizzi delle persone minacciate o definire un piano di misure di protezione in base ai dati demografici. Questo tipo di ricerca non sarà a disposizione di tutti gli utenti con diritto d’accesso: la procedura di concessione dei diritti d’accesso stabilirà se ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.