Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
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Cpv. 2
Per garantire una buona protezione dei dati personali, la ricerca degli indirizzi attuali e precedenti sarà effettuata per mezzo del NAVS. Ciò permette di limitare le ricerche che potrebbero servire a identificare persone per scopi non legati all’esecuzione dei compiti legali delle autorità e dei terzi con diritto d’accesso. La ricerca di cui alla lettera b può essere effettuata con un indirizzo, uno o più identificatori degli edifici secondo il REA, un luogo secondo la sua denominazione geografica ufficiale o con le coordinate di un poligono geografico. Questo tipo di ricerca non sarà a disposizione di tutti gli utenti con diritto d’accesso: la procedura di concessione dei diritti d’accesso stabilirà se ne hanno bisogno per adempiere ai loro compiti legali.
Art. 8 Dati consultabili
Cpv. 1
Le autorità e i terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 non avranno accesso a tutti i dati registrati nel sistema d’informazione (art. 4 cpv. 1); potranno consultare, entro i limiti dei loro compiti legali, soltanto i dati necessari per cercare un indirizzo o per identificare le persone oppure per definire il numero di persone che abitano in un determinato luogo.
Cpv. 2
In determinati casi, il diritto federale, cantonale o comunale permette alle persone in questione di bloccare l’accesso ai propri dati personali. Il disciplinamento di questo diritto di bloccare i dati varia a seconda del Cantone e del Comune. È un diritto limitato, difficilmente invocabile nei confronti delle richieste d’informazione delle autorità federali, cantonali o comunali. In alcuni Cantoni la persona interessata deve far valere un interesse degno di protezione per bloccare l’accesso ai dati; in altri, invece, non deve essere fatto valere alcun interesse.
L’articolo 20 LPD richiede alla persona interessata di rendere verosimile un interesse degno di protezione per esigere da un organo federale di bloccare la comunicazione dei suoi dati. Permette tuttavia soprattutto di bloccare la comunicazione di dati a persone private e ad autorità estere. Di norma, lo scambio di dati tra due organi federali o con organi cantonali e comunali non potrebbe essere rifiutato in virtù del capoverso 2 dello stesso articolo45. Di fatto l’organo federale può rifiutare o togliere il blocco se esiste un obbligo legale alla comunicazione (cpv. 2 lett. a) o se l’adempimento del suo compito ne fosse altrimenti pregiudicato (cpv. 2 lett. b).
Il sistema riprende immutati i dati raccolti dall’UST in virtù della LArRa. Se i dati sono stati bloccati a livello cantonale o comunale, le autorità e i terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 saranno informati che i dati della persona cercata non sono registrati nel sistema. Inoltre, il sistema non permetterà alle autorità e a terzi aventi diritto d’accesso di sapere se la persona interessata si è opposta alla comunicazione dei suoi dati o se i suoi dati sono stati bloccati in seguito a questa opposizione.
Infine, il blocco all’accesso ai dati non è un identificatore o una caratteristica secondo l’articolo 6 LArRa. Si tratta piuttosto della qualifica di un identificatore o di una caratteristica. Non è quindi menzionato né nel citato articolo né nel catalogo ufficiale delle caratteristiche
dell’UST.
45 Maurer-Lambrou, Urs/Belchta, Gabor-Paul (a. c. di.), Datenschutzgesetz (DSG)/Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ), Basler Kommentar, 3a ed., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 414-415, n. marg. 2, pag. 417-418, n. marg. 13-17.