Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
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sia il caso è tanto più probabile se i dati sono registrati in un sistema d’informazione accessibile a un numero elevato di utenti connessi fisicamente o visivamente ad altre collezioni di dati.
Secondo l’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 199346 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD), il detentore di una collezione di dati verbalizza i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) può raccomandare la verbalizzazione di altri trattamenti se vi è un rischio maggiore di pregiudicare la vita privata e i diritti delle persone interessate. Questo può essere il caso in presenza di collezioni o trattamenti di dati che, pur non contenendo dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c LPD, sono comunque sensibili a causa dell’ambiente in cui sono gestiti i dati (assicurazioni, agenzie d’informazione ecc.) e della configurazione del sistema d’informazione, in particolare in caso di accesso ai dati per procedura di richiamo.
Poiché esige che le consultazioni dei dati registrati nel sistema d’informazione, che non sono dati degni di particolare protezione o profili della personalità, siano verbalizzati e che le persone interessate ne siano informate, il presente capoverso si spinge oltre le condizioni del suddetto articolo dell’OLPD. Garantisce così una protezione maggiore rispetto a quella dell’OLPD per i dati che, secondo l’IFPDT, rappresentano soltanto un rischio minimo per la persona direttamente interessata47.
Cvp. 2
Secondo l’articolo 10 capoverso 2 OLPD, i verbali sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revisione. Sono accessibili soltanto agli organi o alle persone incaricati di verificare l’applicazione dei dispositivi di protezione dei dati personali e sono utilizzati unicamente a questo scopo. Secondo il presente capoverso, invece, i verbali sono accessibili su richiesta anche alle persone i cui dati sono trattati. La disposizione si spinge quindi oltre a quanto disposto dall’OLPD e assicura così un accesso più ampio alle persone interessate.
Le disposizioni della LPD e dell’OLPD in materia di diritto d’accesso non disciplinano tutte le modalità d’esercizio di questo diritto. Per questo motivo, il presente capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli sull’informazione alle persone interessate in merito ai dati che le riguardano e sulle informazioni generate dalla consultazione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati.
Art. 11 Conservazione e distruzione dei dati
Cpv. 1
Il sistema d’informazione contiene i dati attuali di cui all’articolo 3 capoverso 1 sulle persone fisiche domiciliate in Svizzera. I dati personali non devono essere conservati illimitatamente, ma vanno distrutti quando non servono più alle finalità del trattamento. Questo principio deriva implicitamente dal principio generale della proporzionalità di cui all’articolo 4 capoverso 2 LPD. Il presente articolo prevede quindi che i dati forniti vengano conservati per dieci anni nel sistema d’informazione. Conformemente a questa esigenza, non sarà possibile ricostruire le modifiche dei dati nel sistema d’informazione effettuate più di dieci anni fa. Le informazioni sulle persone vengono sostituite in occasione di ogni nuovo invio di dati. È pertanto
46 RS 235.11
47 Guida ai provvedimenti tecnici e organizzativi concernenti la protezione dei dati, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT , dicembre 2018, pag. 4, www.edoeb.admin.ch > Pagina iniziale > Protezione dei dati > Documentazione > Guide > Provvedimenti tecnici e organizzativi.