Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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Art. 9 Obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d’accesso

Osservazione preliminare

Il presente articolo prevede due obblighi principali che le autorità e i terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 devono rispettare all’atto di consultare il SNI. Obblighi di diligenza più specifici saranno definiti nelle condizioni d’utilizzo di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera a.

Cpv. 1

Lett. a

Questa lettera non è soltanto di natura dichiaratoria; è volta in particolare a concretizzare l’articolo 1 capoverso 2 che precisa lo scopo della legge, ovvero l’istituzione di un servizio nazionale degli indirizzi su scala nazionale che permetta alle autorità e ai terzi aventi diritto d’accesso di consultare, nei limiti dei loro compiti legali, gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera n. La disposizione non precisa soltanto uno scopo della legge ma sancisce anche un obbligo concreto per le autorità e i terzi con diritto d’accesso.

Lett. b

In virtù dell’articolo 4 capoverso 3 LPD, i dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge. Inoltre, le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata (art. 4 cpv. 4). La finalità del trattamento dei dati nel quadro del SNI è disciplinata all’articolo 1 capoverso 2 e all’articolo 7 dell’avamprogetto. Secondo queste disposizioni, i dati sono trattati esclusivamente al fine di permettere alle autorità e ai terzi con diritto d’accesso di consultare gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera ai fini dell’esecuzione dei loro compiti legali. Questi utenti non possono quindi comunicare a terzi i dati ottenuti dal SNI. Sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 8 capoverso 1 secondo il diritto federale, cantonale o comunale.

Cpv. 2

Questa esigenza ha carattere dichiaratorio, perché riprende, in sostanza, le esigenze di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPD. Trattandosi di un obbligo di diligenza importante per le autorità, organizzazioni e persone con diritto d’accesso secondo l’articolo 6, appare opportuno ripeterlo in una disposizione generale sugli obblighi di queste unità. Considerata la molteplicità delle misure tecniche e organizzative, l’avamprogetto rinuncia a disciplinare nel dettaglio le singole misure previste. Spetterà alle autorità, organizzazioni e persone autorizzate definire le misure di sicurezza e i provvedimenti adeguati al loro ambito di attività.

3.6 Sezione 5 Protezione dei dati

Art. 10 Verbalizzazione e diritto d’accesso della persona interessata

Osservazione generale

Questa disposizione precisa e concretizza le esigenze poste al SNI di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPD e quindi non è di natura puramente dichiaratoria.

Cpv. 1

La verbalizzazione dei dati è una misura tecnica adottata per assicurare la tracciabilità e la trasparenza del trattamento dei dati. In occasione di una verifica occorre innanzitutto controllare che i dati siano stati trattati secondo le finalità della presente legge. Il rischio che ciò non