Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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agli adeguamenti delle soluzioni informatiche affinché siano soddisfatte le condizioni per lo scambio di dati con il SNI (cfr. al riguardo cap. 4.6.1).

4.2.3 Legislazione cantonale

L’introduzione del SNI richiederà l’adeguamento delle basi giuridiche vigenti soltanto in alcuni Cantoni49. Non è possibile quantificare i corrispondenti costi, ma si stima che saranno contenuti.

4.2.4 I Comuni come fonti di dati

I dati necessari all’istituzione del SNI provengono originariamente dagli uffici controllo abitanti dei Comuni. Visto che secondo la soluzione proposta, i dati non sono ottenuti direttamente dai Comuni ma attraverso l’UST, la produzione dei dati per il SNI non genera costi supplementari. È invece probabile che il trattamento delle comunicazioni sui dati inesatti cagioni determinate spese. Visto tuttavia che la qualità dei dati è molto alta per quanto riguarda le caratteristiche fornite dal SNI, le spese dovrebbero essere contenute. Le incoerenze dovute alle mutazioni saranno rettificate automaticamente in occasione del successivo invio di dati.

Lo sviluppo del SNI verso un sistema che si basa su dati più attuali potrebbe generare spese supplementari. Le conseguenze di un simile sviluppo dovrebbero essere discusse con i Cantoni e i Comuni (cfr. cap. 4.2.1).

4.2.5 Sistema di emolumenti dei Comuni

I Cantoni forniscono dati e indirizzi dal registro degli abitanti in svariati contesti e riscuotono in parte anche degli emolumenti a tal fine. Le informazioni fornite a unità amministrative e a terzi nel quadro dell’assistenza amministrativa sono gratuite. Gli utenti del SNI soddisfano questo criterio e quindi l’ottenimento di dati sugli indirizzi tramite il SNI non avrà ripercussioni sul sistema degli emolumenti esistente. Di conseguenza, non diminuiranno le entrate dei Comuni, ma le richieste d’informazioni rivolte agli uffici controllo abitanti e quindi anche il corrispondente onere.

4.2.6 Informazioni sugli indirizzi

La comunicazione di dati sugli indirizzi e di dati personali deve avvenire nel rispetto di diversi principi in materia di protezione dei dati. Le legislazioni cantonali e comunali in materia sono determinanti. Può quindi ad esempio capitare che la comunicazione di informazioni sugli indirizzi a terzi vari da Comune a Comune. Il SNI crea la base per un trattamento uniforme dei richiedenti.

4.2.7 I Comuni come utenti del SNI

I Comuni fanno parte della cerchia degli utenti del SNI. Per loro, che oggi sono lo sportello per ogni sorta di informazione su domicili e indirizzi, il SNI rappresenta in primo luogo uno sgravio, poiché non deve più trattare determinate richieste standard.

Secondo il modello di finanziamento illustrato al capitolo 2.2.3.2, i Comuni non parteciperanno ai costi.

49 Nel 2018, l’UFG ha condotto un sondaggio in materia presso i Cantoni. Sui sedici Cantoni che hanno risposto, due dovranno adeguare le pertinenti basi legali.