Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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Cpv. 2

I terzi aventi diritto d’accesso dovranno versare, oltre che l’emolumento di base, anche l’emolumento d’utilizzo. L’emolumento è riscosso per ogni indirizzo di cui dispongono le organizzazioni e le persone in questione e che paragonano con gli indirizzi contenuti nel sistema d’informazione. I terzi non forniscono dati al SNI e possono trarre un beneficio notevole dall’accesso al SNI.

Cpv. 3

Il Consiglio federale stabilirà l’importo degli emolumenti in un’ordinanza. Secondo il modello di finanziamento, l’80 per cento dei costi della Confederazione saranno coperti dagli emolumenti e il restante 20 per cento dall’UST.

3.8 Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

Come ogni legge federale, la legge sul SNI sottostà a referendum facoltativo e il Consiglio federale ne determina la data d’entrata in vigore.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 La Confederazione come fornitore del SNI

L’UST si assume la responsabilità globale per l’istituzione del SNI (cfr. cap. 2.2.1). Per adempiere i compiti che ne derivano sono necessarie corrispondenti risorse di personale. Lo sviluppo e l’esercizio del sistema richiedono un onere di ordine tecnico supplementare48.

4.1.1.1 Sviluppo ed esercizio del sistema

Per istituire il SNI sono necessarie diverse componenti. Per assicurare la sicurezza dei dati, il sistema è composto da banche dati separate. Occorre sviluppare e realizzare le interfacce per accedere al SNI (Web Services, User Interface ecc.), assicurare l’identificazione e l’autentificazione degli utenti a livello tecnico e istituire un sistema di gestione dei diritti d’accesso. Anche lo scambio di dati via sedex genererà costi.

Alla luce dell’analisi dei costi tecnici, la somma di 0,5 milioni di franchi calcolata per lo sviluppo nello studio sulla fattibilità è una stima ottimista. Essa parte dal presupposto che le componenti esistenti possano esser riutilizzate. Visto che la data d’istituzione del SNI dipende dall’andamento della procedura legislativa, questa ipotesi dovrà essere riesaminata a tempo debito. Il trattamento automatizzato dei riscontri sulla qualità dei dati e/o l’attuazione in linea del diritto delle persone fisiche di essere informate sull’utilizzo dei dati che le riguardano, generano costi che non sono stati considerati nello studio del 2016. Una stima dei costi più realistica sarà pertanto possibile soltanto in seguito alla definizione delle specifiche di massima dell’intero sistema. La tabella relativa ai costi illustrata più sotto riprende la stima dei costi di sviluppo e indica i costi restanti del progetto (cfr. cap. 4.1.1.3).

48 Lo studio di fattibilità del 2016 contiene già una stima dei costi per l’istituzione e la gestione del SNI. Questa prima stima è stata ritenuta troppo ottimista rispetto a servizi simili ed è quindi stata corretta. In particolare si stimano più elevate le spese di personale per l’esecuzione di diversi compiti, anche perché la cerchia di utenti stabilita comprende i terzi con mandato legale. Nel settore della protezione dei dati, inoltre, sono generate spese che non sono state considerate nel quadro del citato studio, quali quelle per le informazioni alle persone interessate o per le comunicazioni ai proprietari di dati ai fini della rettifica degli stessi. Lo studio è consultabile in tedesco al seguente indirizzo: www.ejpd.admin.ch > DFGP > Attualità > News > 2017 > Registro nazionale degli indirizzi per gli enti pubblici.