Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di

consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)

2 Osservazioni generali

Il progetto di legge fa seguito a due interventi parlamentari (11.488 e 12.3661) e al relativo rapporto del Consiglio federale del 12 novembre 2014.2 In tale rapporto il Governo ha comunicato di stare esaminando concrete varianti risolutive per istituire un servizio degli indirizzi a beneficio degli enti pubblici. Il 12 aprile 2017 ha perciò incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto da inviare in consultazione. L’avamprogetto elaborato dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) prevede che a istituire il servizio degli indirizzi sia l’Ufficio federale di statistica (UST). Con decreto del Consiglio federale del 14 agosto 2019 sulla nuova legge federale sul sistema nazionale di

consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (legge sul servizio degli indirizzi, LSI) il progetto è pertanto passato di competenza al Dipartimento federale dell’interno (DFI).

Contemporaneamente il DFI è stato incaricato di svolgere la procedura di consultazione sulla LSI.

La procedura di consultazione concernente l’avamprogetto della LSI si è svolta sulla base dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo)3 ed è durata dal 16 agosto 2019 al 22 novembre 2019.

3 Oggetto

La legge sul servizio degli indirizzi crea i presupposti che consentono all’UST di istituire un servizio nazionale degli indirizzi (SNI). Comuni, Cantoni, Amministrazione federale e terzi aventi diritto d’accesso devono poter disporre dell’indirizzo del domicilio attuale e di quelli precedenti degli abitanti della Svizzera per adempiere i loro compiti legali. L’obiettivo è semplificare i processi amministrativi relativi alla consultazione di indirizzi e permettere alle autorità e organizzazioni aventi diritto d’accesso di adempiere i loro compiti in modo più efficace. La legge disciplina:

 l’autorità competente nonché i compiti e gli obblighi che le incombono per la messa a

disposizione di un sistema di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (servizio nazionale degli indirizzi);

 il contenuto del sistema d’informazione nonché la fonte e la qualità dei dati;

 l’accesso ai dati e gli obblighi degli aventi diritto d’accesso;

 la protezione e la sicurezza dei dati;

 gli emolumenti e la ripartizione dei costi legati al servizio nazionale degli indirizzi.

4 Elenco dei pareri pervenuti

Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e altre organizzazioni interessate.

2Iniziativa parlamentare 11.488 Germann: Adeguamento della legge sull’armonizzazione dei registri; postulato

12.3661 Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale: scambio di indirizzi tra i registri degli abitanti, la Posta e altri detentori di dati. Rapporto del Consiglio federale del 12 novembre 2014 in

adempimento del postulato 12.3661 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 16 agosto 2012, scambio di indirizzi tra i registri degli abitanti, la Posta e altri detentori di dati; consultabile su Curia vista: www.parlament.ch.

3 RS 172.061