Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di

consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)

ripensare l’approccio risolutivo. VD sottolinea l’esigenza di un migliore coordinamento con i riferimenti normativi cantonali.

Un partito chiede se il servizio sia necessario e respinge il progetto nella sua forma attuale (PLR), ma non si oppone a uno strumento che incrementi l’efficienza sotto il profilo

amministrativo, a condizione che vengano chiariti vari aspetti, come ad esempio i campi di applicazione concreti, il principio di sussidiarietà o l’accesso da parte di terzi.

I pareri espressi dalle organizzazioni interessate compongono un quadro eterogeneo. Sul

fronte comunale l’Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA) è critica nei

confronti del progetto. Chiede una legge federale sui sistemi di notifica e l’istituzione di un registro centrale degli abitanti e mette in dubbio la costituzionalità del progetto. Inoltre chiede un indennizzo per eventuali attività di collaborazione e rettifica dei dati. Sia i Comuni sia i Cantoni fanno riferimento alle esperienze negative raccolte in sede di riscossione del nuovo canone radiotelevisivo. Privatim solleva la questione della costituzionalità, si esprime in modo critico sulla dipendenza dalla LAVS e chiede di verificare le regole che disciplinano la concessione dei diritti d’accesso e il controllo dell’utilizzo nell’ottica di un coinvolgimento dei

proprietari di dati. La Fondazione per la protezione dei consumatori (SKS) mette in

dubbio la necessità del progetto e auspica rigore nella gestione della protezione dei dati in quanto il numero AVS (AVSN) viene registrato. Di parere simile è l’Associazione

Proprietari Fondiari (APF), che respinge in particolare l’uso sistematico dell’AVSN. Il Centre Patronal (CP) respinge il progetto facendo riferimento alla protezione dei dati e al proprio parere sulla revisione della LAVS e si esprime in modo critico su singole varianti di consultazione e sul modello di finanziamento. Anche dirittifondamentali.ch lo respinge facendo riferimento al parere sulla revisione della LAVS e al momento scelto per presentare il progetto. L’associazione economica Swico teme una concorrenza con il settore privato e per questo motivo respinge il progetto.

Da quanto emerso dalle riunioni supplementari si rileva quanto segue. TI conferma i benefici del servizio previsto, ma auspica chiarimenti di fondo sulla forma di attuazione. L’ASSA ribadisce la sua preoccupazione e chiede in particolare chiarimenti dettagliati sulle

ripercussioni per i Comuni. Anche per il PLR il rapporto costi/benefici dal punto di vista di tutti i livelli statali è un aspetto centrale. Vengono inoltre richiesti ulteriori chiarimenti, fra cui le competenze nell’ambito dei diritti di accesso (Privatim, VD, TI) o le conseguenze del modello di finanziamento sui singoli gruppi di utenti (CP).

6 I risultati della consultazione in dettaglio

6.1 Ingresso

Singoli Cantoni (AR, BL, BS, GL, ZH) si esprimono in modo critico sull’assenza di un

esplicito riferimento costituzionale per l’istituzione del SNI:

vari Cantoni sollevano dubbi sulla competenza costituzionale della Confederazione per l’istituzione di un SNI. BS è del parere che l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) non si riferisca alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. BL e BS non ritengono convincenti la classificazione come attività amministrativa ausiliaria e il riferimento all’articolo 44 capoverso 1 Cost., che obbliga Confederazione e Cantoni a collaborare e aiutarsi reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. BS e GL rimandano inoltre alla tipologia dei dati. Mancando la competenza legislativa della

Confederazione, BL ritiene che sia necessario attendere la creazione di un riferimento