Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Qualora dal trattamento automatizzato emerga un riscontro positivo, il fascicolo è inoltratoIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet all’unità centrale ETIAS, la quale procede entro 12 ore a un esame dello stesso per verificarelégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

il o i riscontri positivi e per dissipare eventuali dubbi sull’identità del richiedente (art. 22 par. 6 regolamento [UE] 2018/1240).

Se dal confronto manuale non emergono convergenze e se pertanto il riscontro positivo non è confermato, trattandosi per esempio di un’altra persona, la domanda è approvata. Se invece il riscontro positivo è confermato o se persistono dubbi sull’identità del richiedente, la domanda è inoltrata all’unità nazionale ETIAS competente.

In caso di riscontro positivo SIS in relazione a una segnalazione di persona scomparsa, di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario o di persona da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico, ci si può rivolgere all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha inserito la segnalazione (art. 23 par. 2 regolamento [UE] 2018/1240).

L’unità centrale ETIAS svolge inoltre i compiti seguenti (art. 7 regolamento [UE] 2018/1240):

- provvede affinché i dati inseriti nei fascicoli di domanda siano completi e aggiornati;

- attua e tratta gli indicatori di rischio specifici;

- provvede affinché le verifiche effettuate in conformità dell’articolo 22 e i relativi risultati siano

registrati nei fascicoli di domanda;

- informa i vettori e le unità nazionali ETIAS in caso di guasto del sistema d’informazione

ETIAS o del sistema centrale ETIAS;

- tratta le richieste di consultazione dei dati nel sistema centrale ETIAS da parte di Europol;

- fornisce sostegno ai viaggiatori che hanno riscontrato problemi nella compilazione del mo-

dulo di domanda;

- pubblica un rapporto annuale d’attività all’attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio

dell’Unione europea e della Commissione europea.

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Fase 4: Trattamento manuale a cura dell’unità nazionale ETIAS

Ogni Stato membro designa un’autorità competente come unità nazionale ETIAS (art. 8 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240).

L’unità nazionale ETIAS tratta le domande di autorizzazioni ai viaggi inoltrate dall’unità centrale ETIAS in virtù di un riscontro positivo confermato.

Competenza dell’unità nazionale ETIAS

Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo sono stati inseriti o forniti da un solo Stato membro, quest’ultimo è lo Stato membro competente (art. 25 regolamento [UE] 2018/1240). Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo sono stati inseriti o forniti da più Stati membri, lo Stato competente è determinato conformemente ai criteri seguenti nella sequenza sotto indicata:

1. Se la persona è segnalata nel SIS ai fini dell’arresto, la competenza spetta allo Stato che ha inserito la segnalazione nel SIS.

2. In assenza di una segnalazione ai fini dell’arresto, la competenza spetta allo Stato che ha inserito nel SIS i dati più recenti in relazione a una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno.