Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet3. In assenza di un divieto d’entrata nel SIS, la competenza spetta allo Stato che ha
législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultationsegnalato il documento utilizzato come smarrito, rubato o invalidato.
4. Nell’impossibilità di applicare le priorità 1–3, la competenza spetta allo Stato che ha fornito i dati più recenti che hanno permesso di confermare il riscontro positivo.
Qualora i dati per i quali è emerso un riscontro positivo non provengano da uno Stato Schengen, la competenza spetta allo Stato indicato nel formulario di richiesta quale Stato di primo ingresso del richiedente. Questa fattispecie può presentarsi, per esempio, ove i dati che hanno condotto al riscontro positivo siano stati inseriti da sistemi di EUROPOL o INTERPOL.
Trattamento manuale a cura dell’unità nazionale ETIAS
Una decisione sulla domanda è adottata entro 96 ore dalla presentazione della domanda (art. 26 i.r. con l’art. 32 regolamento [UE] 2018/1240). L’unità nazionale può richiedere documenti aggiuntivi, eccezionalmente convocare il richiedente per un colloquio o svolgere il colloquio attraverso mezzi di comunicazione moderni (art. 27, 32 e 37 regolamento [UE] 2018/1240). In questi casi il termine è prorogato. All’occorrenza possono essere consultate altre unità nazionali ETIAS e Europol.
Il richiedente ottiene una comunicazione elettronica comprendente la chiara attestazione del rilascio dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS e il numero della domanda dell’autorizzazione ai viaggi stessa oppure, in caso di rifiuto dell’autorizzazione, la pertinente motivazione (sulla base di un formulario standard). La comunicazione comprende anche le informazioni sul diritto di presentare ricorso conformemente alle norme legali dello Stato Schengen che rifiuta l’autorizzazione ai viaggi (art. 38 par. 2 regolamento [UE] 2018/1240).
L’autorizzazione ai viaggi è valida per tre anni (o fino al termine di validità del documento di viaggio). L’autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente un diritto d’ingresso o di soggiorno (art. 36 par. 5 e 6 regolamento [UE] 2018/1240).
Alla scadenza dei tre anni o del termine di validità del documento di viaggio (conta la data che interviene per prima), il viaggiatore deve presentare una nuova domanda. La procedura è identica a quella valevole per la prima domanda.
L’autorizzazione ai viaggi è rifiutata se il richiedente presenta un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la salute. Tale può essere il caso, per esempio, ove il richiedente abbia utilizzato un documento di viaggio rubato o invalidato oppure sia stato segnalato nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso oppure ove sussistano ragionevoli e seri dubbi circa l’autenticità dei dati e l’affidabilità delle dichiarazioni presentate dal richiedente (art. 37 regolamento [UE] 2018/1240).
Quando è stata adottata una decisione di rilascio o di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, il fascicolo di domanda è completato conseguentemente (art. 39 regolamento [UE] 2018/1240).
Indicatore apposto su un’autorizzazione ai viaggi
In caso di dubbi in merito all’esistenza di motivi sufficienti per rifiutare l’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente ha la possibilità, anche dopo un colloquio, di rilasciare un’autorizzazione ai viaggi con un indicatore volto a raccomandare alle autorità di frontiera di procedere a una verifica in seconda linea. L’indicatore è eliminato automaticamente dopo che le autorità di frontiera hanno effettuato il controllo e hanno inserito la cartella di ingresso nell’EES (art. 36 par. 2 regolamento [UE] 2018/1240).
L’unità centrale ETIAS ha la possibilità di aggiungere un indicatore anche laddove ritenga che il riscontro positivo sia in realtà un falso riscontro positivo o laddove il trattamento manuale abbia dimostrato che non vi è alcun motivo per rifiutare un’autorizzazione ai viaggi (art. 36