Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

par. 3 regolamento [UE] 2018/1240). L’unità centrale è tenuta a informare le autorità di fron-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet tiera in merito alle verifiche svolte, agevolando in tal modo il controllo al valico di frontiera.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Rilascio di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale e temporale limitata

Infine, per motivi umanitari, per tutelare interessi nazionali o per ossequiare obblighi internazionali, l’unità nazionale ETIAS può, in casi eccezionali, rilasciare un’autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale e temporale limitata.

3.1.4 Revoca o annullamento dell’autorizzazione ai viaggi

L’autorizzazione ai viaggi è annullata (art. 40 regolamento [UE] 2018/1240) o revocata (art. 41 regolamento [UE] 2018/1240) qualora risulti che le condizioni di rilascio della stessa non erano soddisfatte al momento del rilascio o non sono più soddisfatte (p. es. nuova segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso).

La decisione di revoca o annullamento è assunta dall’unità nazionale ETIAS dello Stato Schengen che ha fornito la prova all’origine della revoca o dell’annullamento. L’interessato è informato senza indugio. Egli può avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto nazionale dello Stato interessato (art. 42 regolamento [UE] 2018/1240; vedasi a questo proposito i nn. 2.3 e 3). Quando è adottata la decisione il fascicolo di domanda è completato conseguentemente (art. 43 regolamento [UE] 2018/1240).

In caso di annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi, la persona interessata ha diritto di presentare ricorso. Lo deve fare conformemente al diritto nazionale dello Stato che ha emanato la decisione di annullamento o revoca. L’unità nazionale ETIAS dello Stato Schengen competente informa l’interessato in merito all’iter da seguire per presentare ricorso. Al passaggio in giudicato della revoca o dell’annullamento dell’autorizzazione ai viaggi, l’interessato deve lasciare immediatamente lo spazio Schengen giacché non soddisfa più le condizioni d’ingresso.

3.1.5 Accesso ai dati conservati nell’ETIAS e verifica dell’autorizzazione ai viaggi da parte dei vettori (art. 13 par. 3 i.r. con l’art. 45 regolamento [UE] 2018/1240)

I vettori (in Svizzera: le imprese di trasporto aereo) beneficiano di un accesso sicuro (il portale per i vettori) all’ETIAS per verificare se i cittadini di Paesi terzi esentati dall’obbligo del visto siano in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida (art. 45 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240 i.r. con l’art. 26 CAS16). Il vettore è autorizzato a consultare il sistema centrale ETIAS sulla base dei dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio. Il vettore deve inoltre indicare lo Stato Schengen di primo ingresso. L’accesso è limitato all’accertamento dello status dell’autorizzazione ai viaggi. Mediante il portale per i vettori, il sistema d’informazione ETIAS fornisce ai vettori una risposta «OK/NON OK», indicando se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida. Qualora sia stata rilasciata un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, la risposta fornita dal sistema centrale ETIAS tiene conto degli Stati membri per cui l’autorizzazione è valida.

Sanzionamento dei vettori in caso di violazioni dell’obbligo di diligenza

Le sanzioni a livello dell’UE di cui si rendono passibili i vettori che violano i loro obblighi di diligenza e di notifica sono rette dall’articolo 26 CAS e dalla direttiva 2001/51/CE17. Il presente

16 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

17 Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985; GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.