Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquetdomanda di autorizzazione ai viaggi, giacché in questo caso è già stata svolta una verifica législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultationin seconda linea e l’ingresso è già stato autorizzato;
- informazioni aggiuntive e motivi dei riscontri positivi che la verifica manuale ha rivelato es-
sere falsi;
- dati contenuti nel fascicolo di domanda relativi al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all’annulla-
mento di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS.
Il funzionario incaricato della verifica alla frontiera non ha accesso, ai fini di detta verifica, all’intero fascicolo ETIAS (art. 47 par. 4 regolamento [UE] 2018/1240).
In assenza di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida il funzionario incaricato della verifica alla frontiera rifiuta, di principio, l’ingresso. Il viaggiatore e il rifiuto d’ingresso sono registrati nell’EES. In presenza di motivi umanitari l’ingresso può essere autorizzato, tuttavia a condizione che l’unità nazionale ETIAS rilasci un’autorizzazione ai viaggi corrispondente con validità territoriale limitata alla Svizzera.
In presenza di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, la verifica alla frontiera è svolta conformemente alle disposizioni del Codice frontiere Schengen. Questo processo può sfociare sia nell’autorizzazione sia nel rifiuto dell’ingresso.
3.1.7 Accesso ai dati conservati nell’ETIAS da parte delle autorità competenti in mate-
ria di migrazione (art. 13 par. 4, 49 e 65 par. 3 regolamento [UE] 2018/1240)
Al fine di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri e di adottare misure appropriate al riguardo, le autorità competenti in materia di migrazione (autorità competenti in materia di immigrazione) degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni del sistema centrale ETIAS con determinati dati, purché sia stata effettuata una precedente interrogazione nell’EES e la stessa non abbia dato risultati (art. 49 par. 1 e 2 regolamento [UE] 2018/1240).
Le autorità degli Stati Schengen competenti in materia di immigrazione sono abilitate a eseguire interrogazioni del sistema centrale ETIAS con i dati di cui all’articolo 17 paragrafo 2 lettere a–e.
Se necessario ai fini del rimpatrio, le autorità competenti in materia di immigrazione possono accedere al sistema centrale ETIAS per estrarre dati da trasferire a un Paese terzo in casi specifici (cfr. n. 2.1.11), purché sia stata effettuata una precedente interrogazione nell’EES e la stessa non abbia dato risultati (art. 65 par. 3 lett. a–b regolamento [UE] 2018/1240). Questo accesso serve esclusivamente a fornire informazioni a uno Stato terzo in casi specifici (cfr.
n. 2.1.11).
3.1.8 Accesso al sistema centrale ETIAS a fini di contrasto (art. 50 regolamento [UE] 2018/1240)
Le autorità di contrasto hanno accesso a informazioni rilevanti e chiaramente definite contenute nell’ETIAS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi, analogamente a quanto previsto per il VIS e l’EES (art. 50 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240).
Per ottenere questi dati, ciascuno Stato membro designa almeno un punto di accesso centrale abilitato ad accedere al sistema centrale ETIAS (art. 50 par. 2 regolamento [UE] 2018/1240). I(l) punto/i di accesso centrale/i deve/devono agire in modo del tutto indipendente dalle autorità designate e verificare se sono soddisfatte le condizioni di accesso ai dati del sistema centrale ETIAS. A tal fine occorre trasmettere per via elettronica una richiesta motivata al punto di accesso centrale designato. I dati ETIAS summenzionati sono trasmessi all’autorità richiedente soltanto se sono soddisfatte le condizioni del regolamento ETIAS (art. 51 e 52 regolamento [UE] 2018/1240).