Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

In casi eccezionali urgenti (p.es. pericolo imminente per la vita di una persona connesso conIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet un reato di terrorismo) i punti d’accesso centrali trattano immediatamente anche le richiestelégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

orali e verificano solo a posteriori che le suddette condizioni siano soddisfatte, compresa l’effettiva sussistenza dell’eccezionale urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo dopo il trattamento della richiesta.

Com’è già il caso per il VIS e l’EES, al momento si prevede di designare quale punto di accesso centrale in Svizzera la Centrale operativa dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). Nel quadro del futuro sviluppo dell’acquis di Schengen «Interoperabiltà» sarà vagliata l’opportunità di designare quale secondo punto di accesso centrale, oltre alla Centrale operativa fedpol, anche il SIC.

3.1.9 Conservazione e cancellazione dei dati (art. 54 e 55 regolamento [UE] 2018/1240)

I dati personali contenuti nell’ETIAS non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario per gli scopi per i quali vengono trattati. In linea di principio sono conservati per il periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi (art. 54 par. 1 lett. a regolamento [UE] 2018/1240).

Per facilitare una nuova domanda dopo la scadenza del periodo di validità di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, il fascicolo di domanda può essere conservato nel sistema centrale ETIAS per un ulteriore periodo non superiore a tre anni dalla fine del periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi (art. 54 par. 2 regolamento [UE] 2018/1240). Le richieste di consenso sono presentate in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679.

I dati sono conservati per cinque anni a decorrere dall’ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi (art. 54 par. 1 lett. b regolamento [UE] 2018/1240). Se i dati o le segnalazioni all’origine della predetta decisione sono cancellati in altri sistemi d’informazione dell’UE, il fascicolo di domanda è soppresso prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La modifica e la cancellazione anticipata dei dati sono retti dall’articolo 55 del regolamento [UE] 2018/1240.

Se un cittadino di Paese terzo ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen oppure è stato riconosciuto quale rifugiato o apolide oppure è in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen (art. 2 par. 2 lett. a–c regolamento [UE] 2018/1240), l’unità nazionale ETIAS dello Stato Schengen che ha rilasciato il documento di viaggio o il titolo di soggiorno o che ha concesso la cittadinanza deve verificare se l’interessato dispone di un dossier ETIAS. In caso affermativo il fascicolo dev’essere cancellato (art. 55 par. 5 regolamento [UE] 2018/1240).

3.1.10 Protezione dei dati (capo XII regolamento [UE] 2018/1240)

Per quanto riguarda la protezione dei dati nel quadro del trattamento dei dati personali a fini di contrasto da parte delle unità nazionali ETIAS, il regolamento (UE) 2018/1240 rimanda, all’articolo 56, sia al regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento [UE] 2016/67919) sia alla direttiva (UE) 2016/68020.

19 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1

20 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di