Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

regolamento (UE) 2018/1240 prevede ulteriori obblighi di diligenza per i vettori (art. 45). I vet-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet tori sono passibili di sanzioni anche quando trasportano persone sprovviste dell’autorizzazionelégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

ai viaggi ETIAS richiesta.

In caso di respingimento di cittadini di Paesi terzi, il vettore che li ha condotti alle frontiere esterne è tenuto a prenderli immediatamente a proprio carico e a riportarli nel luogo di partenza. Non sono tuttavia sanzionati con una penale (art. 45 par. 8 regolamento [UE] 2018/1240).

Quando trasportano cittadini di Paesi terzi che, sebbene soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi, non sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida e ai quali successivamente è rifiutato l’ingresso alla frontiera esterna Schengen, i vettori non soltanto sono tenuti a riportare queste persone nel luogo di partenza ma sono anche passibili di una penale (art. 45 par. 5 e 6 regolamento [UE] 2018/1240 i.r. con l’art. 26 par. 2 CAS e con l’art. 4 della direttiva 2001/51/CE18).

Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione a causa di un guasto di una parte qualsiasi del sistema d’informazione ETIAS, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida (art. 46 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240). Non sono sanzionati con una penale (art. 46 par. 2 regolamento [UE] 2018/1240).

3.1.6 Accesso ai dati conservati nell’ETIAS da parte delle autorità di frontiera alla fron-

tiera esterna Schengen (art. 13 par. 2 i.r. con l’art. 47 regolamento [UE] 2018/1240)

All’arrivo dei viaggiatori al valico di frontiera, le autorità di frontiera rilevano elettronicamente i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio (art. 47 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240). In questo contesto interrogano diverse banche dati. L’infrastruttura utilizzata alla frontiera per questo tipo di interrogazione consente di accedere soltanto in misura limitata ai dati contenuti nell’ETIAS (art. 13 par. 2 i.r. con l’art. 47 par. 2 lett. a, c–d regolamento [UE] 2018/1240).

L’accesso all’ETIAS consente di verificare:

- lo status dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS – in caso di validità territoriale limitata è repe-

ribile anche il territorio per il quale è valevole l’autorizzazione;

- eventuali indicatori aggiunti al fascicolo, per esempio volti a raccomandare una verifica in

seconda linea o che segnalino un falso riscontro positivo (art. 36 par. 2 e 3);

- se l’autorizzazione ai viaggi ETIAS scade entro i prossimi 90 giorni e la sua durata di validità

residua;

- informazioni specifiche nel caso di minori (p.es. numero telefonico della persona che eser-

cita la responsabilità genitoriale) e di familiari di cittadini di Stati Schengen (p.es. status, generalità, numero telefonico dei familiari) conformemente all’articolo 17 paragrafo 2 lettere k e l del regolamento (UE) 2018/1240.

Quando il sistema centrale ETIAS contiene indicatori posti a corredo dell’autorizzazione ai viaggi, le autorità di frontiera svolgono una verifica in seconda linea. A tal fine sono autorizzate a consultare ulteriori dati del fascicolo di domanda o a inserire nello stesso dati supplementari (art. 39 par. 1 lett. e o art. 44 par. 6 lett. f. regolamento [UE] 2018/1240):

- informazioni aggiuntive e motivo dell’indicatore «verifica di seconda linea»: non appena è

stata creata la cartella d’ingresso in EES, l’indicatore è allontanato automaticamente dalla

18 Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985; GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.