Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
europea e a eu-LISA, finalizzati all’attuazione tecnica dell’ETIAS (art. 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59,IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet 71, 72, 73, 75–79, 82, 85, 87, 89, 90, 91, 92 par 1 e 2, 93 e 95 nonché disposizioni inerenti lelégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
misure di cui all’art. 88 par. 1 lett. d). Queste disposizioni sono entrate in vigore già il 9 ottobre 2018.
3.2. Necessità di adeguamenti
Le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1240 sono per la maggior parte direttamente applicabili e non richiedono una trasposizione nel diritto svizzero. Alcune disposizioni devono tuttavia essere concretizzate e comportano degli adeguamenti della legge sugli stranieri e la loro integrazione29 (LStrI) o direttamente delle ordinanze esecutive.
La LStrI vigente non contiene disposizioni vertenti su un siffatto sistema d’informazione o su una procedura di autorizzazione d’ingresso indipendente da quella in materia di visti. Conformemente all’articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)30, i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Il sistema ETIAS conterrà dati degni di particolare protezione e informazioni private riguardanti i cittadini di Paesi terzi esentati dall’obbligo del visto che si recano nello spazio Schengen per un periodo breve, in particolare l’elenco di controllo ETIAS. Occorre pertanto creare nella LStrI una base legale formale ai fini del trattamento di questi dati da parte delle autorità svizzere.
L’articolo dedicato alle condizioni d’entrata (art. 5 LStrI) dovrà essere completato in modo che tra le condizioni d’entrata figuri anche il fatto di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS.
Un articolo è dedicato al sistema ETIAS e al suo contenuto (art. 108a P-LStrI). La procedura di esame delle domande di autorizzazione da parte dell’ETIAS e dell’unità centrale ETIAS è codificata all’articolo 108b P-LStrI.
L'articolo 108c P-LStrI definisce l’unità nazionale ETIAS e i suoi principali compiti. Nello specifico è abilitata a rilasciare direttamente le autorizzazioni ai viaggi. In presenza di riscontri positivi o di dubbi sull’identità della persona esegue una verifica manuale. L’unità nazionale della Svizzera à la SEM, che svolgerà queste verifiche e rilascerà o rifiuterà l’autorizzazione ai viaggi nei casi rientranti nella competenza della Svizzera. Sarà la SEM a revocare o annullare le autorizzazioni. Infine, la SEM rilascerà le autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata (VTL).
La procedura di rilascio della decisione e la procedura di ricorso sono precisate nella legge (art. 108d P-LStrI).
Occorre inoltre stabilire quali autorità svizzere saranno chiamate a registrare i dati nell’ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS, e chi sarà abilitato a consultare questi dati e per quali scopi (art. 108e P-LStrI).
Occorre una disciplina specifica della comunicazione dei dati ETIAS (art. 108f P-LStrI).
La legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione31 dovrà garantire che l’unità nazionale ETIAS, ossia la SEM, abbia accesso ai Sistemi d’informazione di polizia (N-SIS e RIPOL). Questo accesso è garantito dall’articolo 15 capoverso 4 vigente per RIPOL (autorità competenti nel settore della migrazione per l’esame delle condizioni d’entrata) e dal nuovo articolo 16 capoverso 5 lettera e per il SIS, che prevede
29 RS 142.20
30 RS 235.1
31 RS 361